Data: 08/12/2011 09:18:00 - Autore: Luisa Foti
Una tirata di orecchie ai magistrati che riducono le note spese prodotte dalle parti arriva dalla Corte di Cassazione. Secondo i Giudici del Palazzaccio infatti il giudice che riduce l'ammontare complessivo di diritti e onorari indicati nella nota prodotta dalle parti ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato. � questo il contenuto della sentenza n. 25351, depositata il 29 novembre 2011 dalla Suprema Corte. La decisione arriva a seguito del ricorso di un avvocato contro un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento ex l. 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) che aveva liquidato in suo favore il compenso professionale per l'attivit� difensiva prestata nei confronti del Comune di San Prisco in una causa di pagamento di indennit� per occupazione illegittima, decurtandolo notevolmente. La Cassazione ha spiegato che il giudice � obbligato a specificare il criterio adottato in modo da consentire il controllo di legittimit� sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilit� dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42. Il giudice di merito, infatti, non pu� limitarsi a una globale determinazione, in misura inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimit�, l'accertamento della conformit� della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilit� dei relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24 della legge 794/1942 (onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile).
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