Data: 25/07/2003 - Autore: Cristina Matricardi
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace � preclusa alle parti la possibilit� di produrre documenti in udienza successiva alla prima, se questa non � stata fissata a norma del quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. 7291/2003) precisando per� che tale preclusione non si estende ai poteri istruttori che il giudice pu� esercitare d'ufficio. Per questo � liberamente utilizzabile dal Giudice di Pace il verbale redatto dalle autorit� di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 cod. proc. civ. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.
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