Data: 13/12/2011 08:36:00 - Autore: L.S.
L'Inail, con nota protocollo n. 8082 del 2011, fornisce le prime indicazioni relative alla riforma dell'apprendistato in vigore dal 25 ottobre (T.U. 167/2011), precisando che, per una durata di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole, cio� fino al 25 aprile 2012, � possibile applicare la previgente disciplina legislativa e contrattuale. L'Istituto sottolinea che la previsione di un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale � possibile applicare le vecchie regole, � relativa alle tipologie di apprendistato che, per essere attuate, necessitano di un intervento di recepimento da parte della contrattazione collettiva e/o delle regioni. L'apprendistato di tipo professionalizzante, invece, � soggetto alle nuove regole anche durante il periodo transitorio sempre che regioni e ccnl abbiano recepito la riforma e regolamentato i profili di propria competenza. L'Inail ricorda poi, che il TU ribadisce che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali rientra nell'ambito delle norme sulla previdenza e assistenza obbligatoria che si applicano agli apprendisti con copertura assicurativa che si estende all'attivit� di insegnamento, in azienda o fuori di essa. Per ci� che riguarda le sanzioni l'Inail spiega che il T.U. dispone un regime sanzionatorio nei casi di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalit� formative e nei casi di inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e svolgimento dei rapporti di apprendistato.
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