Data: 29/12/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Quando un minorenne commette un illecito ne rispondono mamma e papà se il fatto è riconducibile a carenze nell'attività educativa. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza n. 26200 depositata il 6 dicembre 2011) che ha richiamato il contenuto dell'art. 2048 c.c.. La responsabilità del genitore in base alla norma sussiste per quegli atti posti in essere dai figli che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare. Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo che durante una partita di pallone, senza nessun motivo, ha assunto un comportamento aggressivo e violento verso un compagno, provocandogli lesioni personali. In primo grado il tribunale aveva dichiarato che l'infortunio si era verificato per colpa esclusiva del minore ed aveva rigettato le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà. Il Tribunale aveva escluso in sostanza l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. Anche la Corte d'appello perveniva alla stessa conclusione e il caso finiva in Cassazione. Investita della questione, la terza sezione civile ha ribaltato il verdetto spiegando che "i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati). In relazione al'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050)”.
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