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Data: 14/01/2012 09:00:00 - Autore: Luisa Foti In tema di divisione del condominio e, in particolare, di interventi necessari (opere sul sistema di gestione delle acque pluviali), la seconda sezione civile ha stabilito che è possibile richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per lo scioglimento laddove l'intervento necessario riguardi unicamente i sistemi di gestione delle acque pluviali. E' quanto emerge dalla sentenza n. 25507/2011 (qui sotto allegata) con cui la seconda sezione civile, accogliendo il ricorso di alcuni condomini ha spiegato che "alla stregua di una corretta applicazione degli articoli 61 e 62 delle disposizioni attuative del codice civile l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio unicamente quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 Cc, mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati soltanto dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". Le norme richiamate dalla Corte dispongono in particolare: "Art. 61 attuazione Codice Civile - 1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Art. 62 attuazione Codice Civile - La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice. 2. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso. |
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