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Data: 19/01/2012 11:00:00 - Autore: Marco Spena Dal combinato disposto degli artt. 5 e 9 bis del T.U. sull'immigrazione si desume la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea. La possibilità di soggiornare nel territorio italiano per i cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra è stata prevista dall'art. 5 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il primo comma dell'art. 5 del T.U.. Ne consegue che, una volta entrato nel territorio italiano, nel rispetto della normativa interna e con un titolo in corso di validità, il cittadino straniero può chiedere di potervi soggiornare per un periodo superiore a tre mesi al fine di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore dipendente o autonomo con la possibilità di ottenere per i propri familiari il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Questa previsione normativa e stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 3. Ai sensi del successivo art. 2 del D.L.vo, ai cittadini stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del decreto stesso. Come detto il D.L.vo n.3 del 2007 ha introdotto l'art. 9 bis T.U. che disciplina il caso in cui il cittadino straniero sia già in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Comunitario e decida di soggiornare in Italia. Oltre alla possibilità di esercitare un'attività economica nella qualità di lavoratore autonomo o dipendente, sono previsti altri validi motivi, naturalmente leciti, come la frequentazione di un corso di studio o di formazione professionale. La ratio di queste disposizioni normative risponde all'esigenza, in attuazione della Direttiva n. 2003/109/CE, di uniformare lo status giuridico dei cittadini dei Paesi terzi a quello dei cittadini dei Paesi membri, garantendo l'equipollenza dei permessi di soggiorno di lungo periodo degli Stati membri e la possibilità per il cittadino straniero di spostarsi senza eccessive difficoltà da un Paese all'altro della Comunità. Ai familiari del cittadino straniero che scelga di soggiornare in Italia, come già accennato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari che avrà la stessa durata di quello rilasciato al titolare del permesso principale. Questi ultimi dovranno dimostrare di aver già risieduto come familiari del titolare del permesso principale nel Paese che gli ha rilasciato il permesso, per evirare che lo spostamento da un Paese all'altro possa divenire uno dei tanti mezzi per eludere le norme sull'ingresso dei cittadini stranieri. * Integrazione Si fa presente che la norma di cui all'art 5 del T.U. immigrazione (si veda anche l'art. 9 bis del T.U.) fa riferimento al titolo di soggiorno di lungo periodo. Lo straniero in possesso del titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro della Comunità Europea deve essere titolare di titolo di soggiorno equipollente alla carta di soggiorno rilasciata in Italia agli stranieri che risiedono nel nostro Paese da 5 anni e che abbiano un reddito. In tal caso è possibile una conversione richiedendo un nuovo permesso presso le Autorità del Paese membro nel quale si decida di trasferirsi. Nel caso specifico un cittadino albanese titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalle Autorità della Grecia ha richiesto il permesso di soggiorno presso le autorità italiane che accoglieranno l'istanza una volta prodotta la documentazione di rito (Titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e la dimostrazione dell'alloggio e di un reddito). |
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