Data: 03/02/2012 10:30:00 - Autore: Davide Sacco
Il caso Ungheria: maggior rapidit� e addio alla competenza funzionale www.consulenzalegaleungheria.it
- La scelta del legislatore ungherese di attribuire la competenza dell'emissione dei decreti ingiuntivi direttamente ai notai e non pi� ai giudici dei Tribunali ordinari non pu� lasciar certo indifferenti gli operatori del settore, tanto pi� in un periodo storico in cui i legislatori europei sono alla continua ricerca di �modifiche/invenzioni� volte ad alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali. Venendo al dato legislativo � doveroso riportare che nel vigente ordinamento ungherese il procedimento di ricorso per ingiunzione di pagamento � disciplinato dalla legge L del 2009 sul �procedimento di ricorso per ingiunzione di pagamento� e dagli articoli 313-323 della legge III del 1952 sulla procedura civile.
Nello specifico deve essere menzionato l'art. 1 della predetta legge L del 2009 che attribuisce, per l'appunto, ai notai la competenza in relazione al procedimento di ricorso per ingiunzione di pagamento.

Quando il creditore � persona giuridica il ricorso deve essere necessariamente depositato in via elettronica presso la Camera dei Notai Ungheresi, che assegna il ricorso ad uno specifico notaio.

Quando il creditore �, invece, una persona fisica il ricorso pu� essere presentato, a scelta del creditore stesso, in forma elettronica con firma digitale, in forma cartacea od orale; se il deposito del ricorso � effettuato da un avvocato l'unica forma possibile � quella elettronica. In ogni caso competente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento rimane il notaio.

La rapidit� dell'emissione del decreto ingiuntivo � assolutamente garantita atteso che � la stessa legge pi� volte citata a prevedere che il notaio adito sia tenuto a provvedere (accogliendo o rigettando l'istanza) entro e non oltre tre giorni lavorativi dal deposito.

Una volta che il notaio abbia emesso il decreto ingiuntivo, analogamente a quanto accade nel nostro Paese, il provvedimento deve essere notificato al debitore, il quale ha solo 15 giorni di tempo per pagare ovvero per opporsi. In caso di opposizione, e contestuale pagamento dell'imposta processuale, la procedura si trasforma in procedimento giudiziario ordinario a cognizione piena davanti al Tribunale.

Considerato che l'emissione del decreto � di competenza del notaio e che il giudizio in caso di opposizione � di competenza della magistratura ordinaria, non ha ovviamente pi� alcun senso parlare di competenza funzionale.

Tuttavia, se � pur vero che in caso di opposizione il fascicolo passa sia nelle mani del notaio sia del giudice, � altrettanto vero che la magistratura � comunque sgravata di tutti i procedimenti privi di opposizione (e non � poco!).

Il risultato ottenuto dal legislatore ungherese � assolutamente lusinghiero: un procedimento celere e con un evidente sgravio per i giudici, i quali sono tenuti ad occuparsi della materia solo ed esclusivamente in caso di opposizione.

Potrebbe proporsi in Italia una procedura analoga?

Nel prossimo articolo �UNGHERIA: agli avvocati la costituzione di societ� e la compravendita immobiliare�.

Avv. Davide Sacco
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