Data: 12/02/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con sentenza n. 1069, depositata il 25 gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la multa accertata dall'agente diverso dal verbalizzante. L'atto pubblico, secondo la Corte, è infatti coperto da fede privilegiata ed è efficace. Il solo modo per farne valere l'inefficacia è la querela di falso. Dunque secondo la Corte la multa fa piena prova di un fatto che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza, nella fattispecie la sosta in zona vietata, in quell'ora, in quel giorno, proprio del veicolo che risulta appartenere alla ricorrente. La sentenza è l'esito del ricorso di un automobilista il cui ricorso per cassazione è stato però bocciato dai giudici di legittimità. Per quanto concerne la dinamica del fatto, un vigile, notando un veicolo in sosta sulle strisce, non procedeva direttamente alla contestazione immediata ma annota il numero della targa e il verbale veniva effettuato da un altro agente. L'uomo, si opponeva alla sanzione amministrativa davanti al giudice di pace che però rigettava le richieste dell'automobilista così come il Tribunale che osservava che, non essendo stato impugnato il verbale con querela di falso, la multa formava piena prova dell'infrazione. Investite della questione, le Sezioni Unite, rigettando il ricorso dell'uomo, hanno ritenuto che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Nella specie la Suprema Corte ha osservato che è presente attestazione positiva di fatti che il pubblico ufficiale accertatore ha attestato come personalmente verificati, senza nessun intrinseca contraddittorietà del fatto.
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