Data: 11/02/2012 10:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1423 del 1 febbraio 2012 ha statuito che �il controllo occulto da parte di investigatori privati del datore di lavoro � legittimo solo ed in quanto sia finalizzato all'accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali�. Nel caso di specie la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di un lavoratore proposta nei confronti della societ� datrice di lavoro, di cui era stato dipendente con la qualifica d'informatore scientifico, avente ad oggetto l'impugnativa di alcune sanzioni disciplinari e del licenziamento intimatogli. Relativamente al licenziamento, la predetta Corte, ne affermava l'illegittimit� in quanto, esclusa l'utilizzabilit� delle relazioni scritte degli investigatori privati in ragione dell'illiceit� del relativo controllo occulto, i fatti contestati non erano risultati provati. I giudici di legittimit�, rigettando il ricorso proposto dalla societ� datrice di lavoro, affermano che la Corte d'Appello ha accertato che il controllo di cui si discute era appunto diretto alla verifica dell'esattezza dell'adempimento della prestazione lavorativa fornita e quindi illegittimo, precisando inoltre che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilit� e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicit� dei fatti ad esse sottesi, dando, cos�, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, mentre al giudice di legittimit� non � conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bens� la sola facolt� di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.
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