Data: 24/02/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Nel sito dell'AIAC - Associazione Italiana degli Avvocati Civilisti (www.aiac-avvocati.it) è stato pubblicato un possibile modello di contratto che il professionista deve stipulare con il proprio cliente sulla base delle nuove disposizioni contenute nel recente decreto legge "Cresci Italia" (DL n.1/2012). Il decreto infatti ha abolito le tariffe professionali ed ha imposto che il costo delle prestazioni sia oggetto di uno specifico contratto. Il decreto legge è entrato in vigore il 25 gennaio 2012 che concerne “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” si occupa anche della liberalizzazione delle professioni. In particolare gli artt. 9 (“disposizioni sulle professioni regolamentate”) e 2 (“Tribunale delle imprese”) introducono importanti novità per le professioni regolamentate e quindi anche per tutti gli avvocati. Come fa sapere l'Associazione Italiana Avvocati Civilisti (AIAC), con una nota critica avverso il suindicato provvedimento legislativo, le novità riguardano le tariffe e i compensi, il rapporto tra professionista e cliente e il tirocinio che i giovani laureati debbono svolgere per accedere alla professione forense.

Tariffe, compensi, rapporto tra professionista e cliente
A partire dal 25 gennaio 2012, al momento del conferimento dell'incarico, tutti coloro che esercitano una professione regolamentata, devono indicare ai clienti, il preventivo dei costi. A differenza dell'ultimo intervento legislativo che si era limitato ad abolire i minimi, con il provvedimenti legislativo dello scorso gennaio, il legislatore ha inteso abolire totalmente le tariffe professionali. In particolare, ai sensi dell'entrata in vigore della nuova disciplina, per quanto riguarda le spese legali di causa, come si legge dall'art. 9, comma 2, “in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a “parametri” stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i “parametri” per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe”. La liquidazione delle spese di causa, sarà stabilita sulla base di parametri e non più a tariffe articolate nei minimi dettagli. Il secondo periodo del comma 2 dispone poi che detti “parametri” non possono essere utilizzati nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese. Tale utilizzazione darebbe luogo a nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.Secondo la disposizione, l'avvocato, non potrà avvalersi, a pena di nullità, dei parametri che la magistratura dovrà invece utilizzare per liquidare le spese di causa, nel caso in cui si si tratti di un “consumatore” e nel caso di una “microimpresa”. Il terzo comma dello stesso articolo dispone poi che il professionista è obbligato a pattuire con il cliente, al momento del conferimento dell'incarico professionale, il compenso per le sue prestazioni, (“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale”). Inoltre l'avvocato, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, dovrà “rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Altro obbligo previsto per il professionista è l'indicazione dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (art. 9, comma 3). “In ogni caso la misura del compenso – si continua a leggere dal comma 3 - previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma - conclude il terzo comma - costituisce illecito disciplinare del professionista”.

Tirocino professionale
L'art. 9 apporta novità anche in materia di modalità di accesso alla professione forense. Non ci sarà più l'obbligo di praticantato della durata di due anni. L'aspirante avvocato potrà svolgerà il praticantato per un periodo totale che non superi i 18 mesi, sei dei quali potranno essere svolti anche prima del conseguimento del titolo di studio. Infatti, come dispone il quinto comma dell'art. 9, la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Il modello di contratto professionista - cliente proposto dall'AIAC (Associazione Italiana degli Avvocati Civilisti) può essere scaricato dal sito dell'associazione (www.aiac-avvocati.it) oppure seguendo il link qui sotto.
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