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Data: 14/02/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 666, depositata il 18 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di caduta del passeggero il vettore è responsabile anche nel tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto. Secondo i giudici di Piazza cavour, deve applicarsi la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 1681 c.c. che impegna la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono là del viaggiatore se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno In sostanza, in tema di trasporto pubblico va tutelata l'incolumità del viaggiatore anche quando il passeggero è intento a scendere dal mezzo. Questa responsabilità sussiste laddove l'azienda che gestisce il servizio non fornisca la prova liberatoria del fortuito: ne consegue che ben può configurarsi la garanzia assicurativa da parte della compagnia che copre anche le operazioni preparatorie e accessorie rispetto al viaggio. In precedenza i giudici di merito avevano respinto le richieste risarcitoria e non avevano applicato la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 1681 avevano posto a carico dell'attore il regime probatorio ordinario in tema di responsabilità e non quello invertito previsto per il trasporto. Il caso veniva poi rinviato dalla Cassazione alla corte territoriale di Lecce che riesaminando il caso evidenziava come l'attrice avesse agito sia in base all'articolo 2043 del codice civile per responsabilità extra contrattuale sia in base all'articolo 1681 c.c. e tale esercizio cumulativo, proposto nella specie con una domanda subordinata all'altra, deve ritenersi consentito. In sostanza l'attrice aveva provato il nesso di causalità tra l'evento e il trasporto e la responsabilità doveva dunque essere addebitata al vettore che non aveva fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento e che lo stesso fosse addebitabile a un fattore esterno o ad una condotta imprudente e negligente del viaggiatore. |
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