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Data: 16/02/2012 09:00:00 - Autore: L.V. Il vero giro di boa il legislatore spagnolo lo ha iniziato con la Ley de enjuciamiento civil 1/2000 (Lec), entrata in vigore nel gennaio 2001, con la quale è stata riformata l'ormai obsoleta normativa del 1881 che fisiologicamente, e già da molto tempo, mal si conciliava con la realtà socio-politico-economica spagnola. La suddetta norma che ha evidentemente rivoluzionato il diritto Spagnolo, ha modernizzato il processo civile sulla base dei seguenti principi: oralità, immediatezza, concentrazione e semplicità. Tra gli elementi di maggiore innovazione introdotti dalla riforma vi è senza alcun dubbio la metamorfosi che ha subìto il procedimento monitorio por medio de petición. Il legislatore spagnolo ha introdotto un procedimento monitorio che, pur avendo numerosi tratti in comune con l'omologo italiano, presenta dei caratteri peculiari che per alcuni versi possono considerarsi sostanziali. Se dovessimo, sulla scorta della conoscenza italiana, dare una definizione del procedimento monitorio Spagnolo, potremmo definirlo di tipo “misto”. Tale classificazione trae una sua giustificazione dal fatto che, mentre la prima fase del procedimento è prettamente documentale, la fase eventuale e cioè l'opposizione del debitore ha natura aperta vale a dire che il debitore ha una variegata possibilità di opposizione che spazia dal formale al sostanziale. L'accesso al procedimento monitorio è subordinato all'esistenza di alcuni requisiti che il debito vantato deve avere, in sostanza è necessario che il debito sia rappresentato da una somma certa, esigibile e liquida non eccedente Euro 30.050,00, così come richiamato dall'Art. 812.1LEC. La norma prevede poi che tale debito debba risultare da un documento, o da un insieme di documenti, che essenzialmente possono essere ricondotti a due categorie: 1) documenti che inequivocabilmente, sino a “querela” di falso, rappresentano il rapporto debito/credito, tali considerandosi: a) documenti firmati, "marcati", dal debitore. Tale caratteristica fa si che il Giudice adito abbia la certezza che il documento esibito dal creditore che richiede il suo intervento al fine di ottenere dapprima un'ingiunzione e successivamente il titolo esecutivo, sia stato in qualche modo già portato a conoscenza del debitore il quale ne ha sottoscritto il contenuto (secondo il disposto dell'art. 812 1, 1ª). In linea con le innovazioni tecnologiche il documento o i documenti dei quali si è detto possono essere contenuti in supporti, oltre che cartacei, elettronici; b) documenti commerciali normalmente utilizzati nell'attività commerciale e non, come: fatture, documenti di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualsiasi altro documento anche di natura elettronica in ossequio alle innovazioni tecnologiche. Tali documenti, benché unilateralmente creati dal creditore, godono di un certo grado di credibilità e certezza poiché appartengono al genere di quelli che abitualmente documentano i crediti ed i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore. E' possibile che il Giudice, ove venga posta in dubbio la veridicità (o meglio la sostenibilità della domanda sulla loro base) di tali documenti, o semplicemente per averne una maggiore certezza, possa chiedere al creditore procedente ulteriori elementi che provino l'esistenza degli stessi, magari attraverso il riscontro nella contabilità aziendale; 2) documenti che provano ope legis l'esistenza del debito: a) documenti formati dall'insieme di documenti ordinari e complementari (secondo il disposto dell'art. 812 2, 1ª). Si rientra in questa casistica quando congiuntamente al documento probante il debito, si producano documenti commerciali che accreditino un rapporto anteriore e duraturo; b) documenti costituiti da certificazioni specifiche in materia di spese condominiali. Il procedimento per cui è causa prende le mosse con la presentazione, da parte del creditore, della richiesta (peticiòn) presentata al Giudice competente, di ingiungere al debitore il pagamento di una determinata somma con l'intimazione che, in mancanza, sarà avviato il recupero coattivo della stessa. La peticiòn, per precisa e motivata scelta legislativa, presenta requisiti minimi: generalità del creditore con residenza attuale dello stesso nonché sottoscrizione, identità e residenza del debitore, origine ed entità del debito con il corredo probatorio del quale si è sin qui detto. Il motivo della semplicità della forma che, in alcuni casi, coincide con una vera e propria schematizzazione della richiesta, risiede principalmente in due motivi: 1. 1) il procedimento monitorio, fino ad una certa somma, può essere attivato direttamente dalla parte senza il patrocinio del difensore e, quindi, la non padronanza della materia giuridica non deve essere motivo di pregiudizio; 2. 2) trattandosi di cause spesso in serie, la schematizzazione dei relativi atti introduttivi, aiuta lo stesso giudicante ad individuare immediatamente, prima facie, l'oggetto ed anche il contenuto dell'atto. L'intenzione evidente é quella di creare un procedimento standardizzato, dove l'apporto del giudicante, e dell'eventuale difensore, sia ridotto all'essenziale e nel contempo dia una risposta efficiente al fenomeno della massificazione della litigiosità, specie nella materia dei crediti insoluti, mediante una soluzione rapida che garantisca i diritti del preteso creditore tenendo nella giusta considerazione le istanze del preteso debitore. La competenza funzionale esclusiva spetta al Giudice di primo grado del luogo di residenza o domicilio del debitore, e se questi sono sconosciuti, al Giudice del luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. In verità, il non aver inserito la possibilità di individuare un foro facoltativo può, in alcuni casi, disincentivare il creditore ad adire le vie legali per la tutela del suo credito, specie quando si tratta di piccole somme il cui recupero potrebbe non coprire le spese sostenute. La LEC, all'art 813, esclude espressamente l'individuazione di un foro convenzionale tanto per elezione espressa quanto tacita eliminando a priori diatribe che potrebbero insorgere in seguito all'inserimento di una clausola di tal guisa. Il Giudice adito, assunto l'incarico del procedimento, effettua un primo vaglio in relazione alla sostenibilità delle richieste creditorie. Sotto questo profilo vengono in considerazione i presupposti, in precedenza esaminati, dell'origine e della quantità del debito (si ricordi che vi è un limite quantitativo alla proponibilità di tale strumento), delle caratteristiche dello stesso (in relazione soprattutto alla loro forma), della identità delle parti, della residenza (al fine di individuare la competenza), nonché dei requisiti estrinseci della petición che essenzialmente si riducono alla sottoscrizione del creditore e, ove previsto o scelto, alla corretta stesura del mandato difensivo. La legge, specificatamente l'art. 814, non contempla l'ipotesi dell'eventuale pronuncia di rigetto per carenza dei citati presupposti. Tuttavia, ove tale eventualità dovesse verificarsi è plausibile ritenere che essa debba, o possa, vertere su aspetti formali e che, conseguentemente il Giudice, rilevati taluni vizi, previa sospensione dei termini prescrizionali, può concedere al creditore di integrare eventuali documentazioni mancanti o, più in generale, la possibilità di sanare vizi eventualmente presenti nella peticiòn. Viceversa, in caso di esito positivo della valutazione, il Giudice dovrà procedere all'esame delle forza probatoria dei documenti esibiti con la petición. La funzione di valorizzazione dei documenti, finalizzata ad accertare la fondatezza del diritto del creditore, é diversa a seconda della tipologia del documento prodotto. Nell'ipotesi di documenti espressamente previsti dalla norma, il Giudice avrà “l'arduo” compito di stabilire se i titoli o comunque la documentazione sottoposta al suo vaglio incorporino un diritto e, quindi, costituiscano un principio di prova per dar corso alle istanze creditorie. In realtà la norma sembra non concedere al Giudice alcun potere di apprezzamento, confermando l'efficacia probatoria ope legis. Così visto il procedimento monitorio sembrerebbe relegare la funzione del Giudice a quella di impiegato d'ordine con attività meramente compilativa. L'unica forma di temperamento a questa immagine estrema è data dall'art. 815 che, escludendo una valorizzazione astratta della prova, dispone che il principio di prova portato dal titolo, debba trovare la sua naturale espressione e sostenibilità nell'esposizione dei fatti. Se la petición viene respinta, il Giudice deve emanare un decreto motivato impugnabile innanzi all'istanza superiore nel termine di 5 giorni. Viceversa, se la domanda si ravvisa fondata, il Giudice emana ordinanza decisoria contenente ingiunzione di pagamento rivolta al debitore - ed a lui direttamente notificata a cura dell'ufficio - con avvertenza che se nel termine di venti giorni dalla notifica il debitore non pagherà o non si presenterà apportando le proprie ragioni, si procederà ad esecuzione nei suoi confronti. L'ingiunzione di pagamento, di fatto, pone il debitore ingiunto di fronte ad un trivio. Ognuna delle tre strade intraprese avrà conseguenze giuridicamente rilevanti. In particolare il debitore potrà optare per una tra le seguenti condotte: 1. effettuare il pagamento; 2. rimanere inattivo; 3. comparire e formulare opposizione. Qualora il debitore decida di pagare la somma ingiunta, dovrà effettuare il pagamento nel termine previsto indicato nell'atto che, come si è detto, è di venti giorni dal ricevimento. Il pagamento dovrà essere effettuato innanzi all'ufficio giudiziario che, avutane costanza, rilascerà idonea ricevuta provvedendo all'archiviazione del procedimento. Nell'ipotesi in cui il debitore ingiunto rimanga inattivo, non pagando e non opponendosi nel termine previsto, il Giudice adito provvederà d'ufficio, trascorsi i 20 giorni, all'emissione di un decreto con efficacia esecutiva. Il debitore può altresì optare per l'opposizione presentando innanzi al Giudice adito uno scritto che - obbligatoriamente firmato dal difensore per le cause il cui valore ecceda 901 euro - contenga succinte allegazioni. A seguito di opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. La debolezza del procedimento monitorio spagnolo risiede nella possibilità, concessa al debitore, di presentare un' opposizione sollevando qualsiasi tipo di eccezione e così bloccando il processo monitorio. Tale caratteristica presenta delle conseguenze dirompenti su due versanti: 1. da un lato l' incertezza sul credito fa si che si crei, ove possibile, un blocco nella concessione dello stesso che, reca in se la grave conseguenza di rallentare i consumi e gli scambi; 2. l'altra conseguenza è il proliferare di procedimenti civili aventi ad oggetto opposizioni con funzioni ed aspirazioni meramente dilatorie. Solamente la prassi giudiziale spagnola potrà fornire una risposta sull'efficacia di questo strumento processuale nella lotta al diffuso fenomeno della morosità. Uno studio del Parlamento europeo illustra chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri maggiormente interessati da questo fenomeno, infatti, con un tempo medio di pagamento delle fatture di 74 giorni si colloca in terza posizione, dietro all'Italia, con 87 giorni, al Portogallo e alla Grecia, entrambi con 91 giorni. 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