Data: 16/02/2012 10:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2003 del 13 febbraio 2012, ha affermato la legittimitā del licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i certificati medici oltre il termine previsto. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente - che in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimitā del licenziamento intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore dimostrava la sua "pervicace volontā intenzionalmente mirata a pregiudicare l'interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un'adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente" e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare persuasiva e coerente con i dati processuali. La Corte di appello - evidenziano i giudici di legittimitā - con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravitā da ledere il vincolo fiduciario tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l'assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore.
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