Data: 16/02/2012 10:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2003 del 13 febbraio 2012, ha affermato la legittimit� del licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i certificati medici oltre il termine previsto. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente - che in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimit� del licenziamento intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore dimostrava la sua "pervicace volont� intenzionalmente mirata a pregiudicare l'interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un'adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente" e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare persuasiva e coerente con i dati processuali. La Corte di appello - evidenziano i giudici di legittimit� - con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravit� da ledere il vincolo fiduciario tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l'assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore.
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