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Data: 07/03/2012 09:30:00 - Autore: L.S. “Sembra corretto ritenere conforme alla spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa. Il danneggiamento deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro”. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8555 del 5 marzo 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello lo aveva dichiarato colpevole ai sensi dell'articolo 635-bis c.p. per aver cancellato, in qualità di dipendente, una gran quantità di dati dall'hard disk del personal computer della sua postazione di lavoro e per essersi impossessato di diversi cd rom contenenti i back-up sottraendoli al titolare dell'azienda. Il dipendente - si legge nei motivi del ricorso – dubita della sussistenza degli estremi del reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici poiché, essendo stati recuperati i files cancellati, in esito all'intervento di un tecnico, non ricorrerebbe la fattispecie delittuosa che, sempre secondo il ricorrente, postulerebbe la cancellazione in senso di definitiva rimozione dei dati cancellati dalla memoria del computer. I Giudici di legittimità, non condividendo l'assunto del dipendente, precisano che “il rilievo difensivo è infondato, in quanto il lemma “cancella” che figura nel dettato normativo non può essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, ma nella specifica accezione tecnica recepita dal dettato normativo, notoriamente introdotto in sede di ratifica di Convenzione Europea in tema di criminalità informatica (con legge 23 dicembre 1993, n. 547).”. Non rileva, quindi, la possibilità di recuperare i files con l'intervento successivo di un tecnico, trattandosi comunque di attività produttiva di danno, in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa, o comunque, l'impiego di unità di tempo lavorativo. Oltretutto, proseguono gli Ermellini, nel caso di specie, non mancava neppure la componente del danneggiamento in senso fisico, in quanto i files in buona parte recuperati non potevano più essere aperti e, quindi, erano definitivamente perduti, segno che la cancellazione era avvenuta con l'uso di apposito sistema di sovrascrittura. |
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