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Data: 08/03/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti![]() I giudici di piazza Cavour ricordano che in materia di appalto l'appaltatore svolge un'attività che conduce al compimento dell'opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio," apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato". È per questo che, di regola, solo l'appaltatore si deve ritenere responsabile dei danni derivanti a terzi nell'esecuzione dell'opera. Questo principio può trovare delle eccezioni quando si ravvisano a carico del committente delle specifiche violazioni come ad esempio il fatto di aver tralasciato ogni tipo di sorveglianza nella fase esecutiva oppure quando il danno gli sia addebitabile per "culpa in eligendo" avendo affidato l'opera ad un'impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative o, quando l'appaltatore in base al contratto o nel concreto svolgimento del contratto sia stato un semplice esecutore di ordini del committente che in tal modo lo ha privato della sua autonomia, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di eseguire il contratto o abbia concordato singole fasi modalità esecutive dell'appalto. |
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