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Data: 10/03/2012 11:00:00 - Autore: Luisa Foti È del giudice ordinario la giurisdizione in materia di irrogazione di sanzioni amministrative in relazione alle irregolarità in materia di apparecchi da intrattenimento, in quanto non collegati alla rete telematica. Secondo il massimo consesso di Piazza Cavour che ha deciso la questione con sentenza n. 2700/2012, depositata il 23 febbraio scorso, vi è giurisdizione del giudice ordinario in quanto non viene in luce alcun rapporto giuridico d'imposta per il quale possa invocarsi la giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Anche se la sanzione è posta in essere da un ufficio finanziario, infatti, secondo la Corte, che ha confermato un precedente orientamento delle Sezioni Unite, alla luce di una sentenza della Consulta (n. 130/2008), quello che conta e che serve a radicare la giurisdizione, è la natura, tributaria o meno, della norma violata. Nel caso di specie, la norma violata mirava a garantire il corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione degli apparecchi al fine di evitare attività illecite, per garantire la regolarità delle giocate. Secondo la ricostruzione della vicenda, nel corso di un controllo in un pubblico esercizio, la Guardia di Finanza riscontrava la presenza di un apparecchio da intrattenimento non collegato alla rete telematica e di altri quattro che pur essendo collegati, non risultavano aver trasmesso da oltre un mese i prescritti dati, così, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), notificava alla società proprietaria degli apparecchi e al proprietario del locale, una ordinanza di confisca e ingiunzione di pagamento per complessivi 10.000,00 Euro ciascuna. Le intimate, impugnavano l'ordinanza davanti al Tribunale di Bolzano, che con sentenza declinava la sua giurisdizione in favore del giudice tributario. Veniva così adita la competente Commissione Provinciale e le intimate riproponendo la questione sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza, la Commissione Provinciale, ritenendo la sussistenza della propria potestas iudicandi, respingeva il ricorso nel merito. Le soccombenti proponevano quindi appello, insistendo sulla giurisdizione del giudice ordinario e sull'infondatezza degli addebiti ma la Commissione Tributaria Regionale rigettava il gravame, condannando in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Così la società proprietaria degli apparecchi e il proprietario del locale proponevano ricorso per cassazione, sostenendo con il primo motivo che la controversia in questione non rientra fra quelle riservate alla cognizione del giudice tributario. Accogliendo il ricorso, cassando la sentenza e rimettendo le parti davanti al competente giudice ordinario, la Corte, ha ricordato che “queste Sezioni Unite hanno (…) affermato la devoluzione al giudice ordinario in quanto a seguito della sentenza n. 130 del 2008, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, non aveva più importanza il fatto che la sanzione fosse stata inflitta da un ufficio finanziario, perchè ciò che contava era soltanto la natura, tributaria o meno, della norma violata che, nel caso di specie, mirava a garantire il "corretto svolgimento, negli esercizi pubblici della gestione dei citati apparecchi al fine di reprimere, nel pubblico interesse, attività illecite" capaci di pregiudicare la regolarità delle giocate (C. Cass. nn. 23107 del 2010 e 10872 del 2011); che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'AGO sulla opposizione proposta dalle (intimate)”. |
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