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Data: 11/03/2012 15:04:00 - Autore: N.R.![]() Ma vediamo quali sono le novità: Viene meno innanzitutto la necessità dell'accordo tra debitore creditori. Le nuove norme introducono un criterio secondo cui i creditori che non aderiscono all'accordo possono essere assoggettate agli effetti della procedura sulla base di un provvedimento di omologa adottato dal Tribunale. In questo modo anche i creditori privilegiati che non aderiscono all'accordo perdono il diritto ad ottenere la soddisfazione integrale. Questi potranno essere, infatti, vincolati dal provvedimento del Tribunale che ritenga che non avrebbero potuto ottenere di più. Le nuove norme introducono inoltre una procedura per il consumatore indebitato per il quale non si prevede l'accordo ma la predisposizione di un piano da parte di un organismo di composizione della crisi che opera in veste di garante della fattibilità del piano. Viene anche ridotta al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra i creditori e il debitore non consumatore. |
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