Data: 16/03/2012 11:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3625 del 2012, ha affermato che, nell'ambito del rapporto di formazione e lavoro, qualora manchi qualsiasi tipo di addestramento finalizzato all'acquisto della professionalit� da parte del lavoratore necessaria all'immissione nel mondo del lavoro, il contratto va considerato a tempo indeterminato. Nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito, un lavoratore era stato adibito, dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di formazione lavoro, alla funzione di carrellista , �consistente nella guida di muletti per spostare prodotti finiti� e �non aveva ricevuto alcuna formazione n� teorica n� pratica essendo stato adibito a mansioni elementari e ripetitive�. I Giudici di legittimit� sottolineano che nel contratto di formazione e lavoro, �l'addestramento pratico, finalizzato all'acquisizione da parte dl lavoratore della professionalit� necessaria all'immissione nel mondo del lavoro, costituisce parte integrante della causa del contratto stesso. In mancanza di tale indefettibile presupposto non � integrata la fattispecie del contratto di formazione e lavoro.". Infatti - prosegue la Suprema Corte - "il contratto di formazione e lavoro � un contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisito della professionalit� necessaria per una definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro.".
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