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Data: 24/09/2003 - Autore: Cristina Matricardi La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 27799/2003), ha ribadito che i terreni boschivi colpiti da incendi, non sono edificabili per almeno dieci anni e ciò anche in caso di mancata attuazione dell'apposito catasto. I Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato la Legge 353/2000 è stata voluta dal Legislatore per prevenire l'attività di piromani spinti alla distruzione dei boschi, per sfruttare nuovi terreni a fini edilizi. La normativa ha profondamente modificato il regime dei luoghi adibiti a bosco stabilendo (in caso di incendio) l'assoluta inedificabilità per dieci anni dei terreni devastati dalle fiamme. Anche se l'art. 10 comma 2 della stessa legge prevede la ricognizione dei terreni boschivi già incendiati mediante la costituzione di un apposito catasto, ?la mancata attuazione della ricognizione e della stesura dell'apposito catasto, non può essere confusa con la mancata realizzazione di una condizione sospensiva dell'efficacia della legge, poiché non è pensabile, senza contraddire con la lettera ed il fine della nuova norma, che la sua attuazione, sia affidata alla solerzia di qualche funzionario?. |
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