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Data: 19/03/2012 10:00:00 - Autore: Adnkronos
Gli stili di vita sono cambiati, non
sono piu' quelli del passato "radicati nella completa dedizione dei
genitori/nonni nei confronti dei discendenti" per cui - registra la
Cassazione - ai nipoti, o viceversa ai nonni, non spettano i danni
morali nel caso in cui muoia un parente stretto in seguito ad un
incidente stradale. Il risarcimento scatta soltanto nel caso in cui
nonni e nipoti convivano nella stessa casa. Questo perche' "le
disposizioni civilistiche - spiega la Terza sezione civile nella
sentenza 4253 - che concernono i nonni non sono tali da poter fondare
un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, ma
piuttosto individuano un rapporto mediato dai genitori-figli o di
supplenza dei figli".
In passato, invece, insiste la Cassazione prendendo atto dei
tempi che cambiano, "la certezza, o quantomeno il rilevante grado di
probabilita' di provvidenze economiche durevoli e costanti nel tempo
poteva fondarsi su obblighi, non giuridici, ma socialmente molto forti
perche' radicati in stili di vita di completa dedizione dei
genitori/nonni nei confronti dei discendenti".
- In questo modo, la Suprema Corte, negando il
risarcimento dei danni non patrimoniali ai nipoti di una 71enne di
Ravenna, Giovanna M., morta in seguito ad un incidente stradale,
annota che "affinche' possa essere configurato il diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto
parentale per la morte del nonno o del nipote militano: la
configurazione della famiglia come famiglia nucleare; la posizione dei
nonni nell'ordinamento giuridico, il bilanciamento tra l'esigenza di
evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti
danneggiati secondari e la necessita' di dare rilievo all'esplicarsi
dei diritti della personalita' nelle formazioni sociali e, quindi,
nella famiglia dei conviventi, come proiezione dinamica della
personalita' dell'individuo".
In pratica, la Cassazione spiega che non e' possibile
riconoscere i danni morali a nipoti o ai nonni perche' con questo
danno si intendono risarcire "soggetti legati da un vincolo parentale
stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilita' della
sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarieta' che
connota la vita familiare nucleare".
Affinche' possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti
al di fuori di tale nucleo - nonni o nipoti - "e' necessaria la
convivenza attraverso cui si esteriorizza l'intimita' dei rapporti
parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli
affettivi, di pratica della solidarieta', di sostegno economico". Il
riconoscimento dei danni morali, riconosce la Suprema Corte,
scatterebbe soltanto nel caso in cui nonni e nipoti convivessero nella
stessa casa "atteso che in tale ipotesi riemergerebbe la rilevanza
giuridica del rapporto diretto nonno-nipoti al quale il legislatore
assegna rilievo".
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