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Data: 24/03/2012 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
- ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - La procedura contenente termini e modalità delle operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, per l'anno scolastico 2012/13, è stata definita con il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) stipulato in data 29.2.2012. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educa-tivo ed A.T.A. è fissato al 1° marzo 2012 ed il termine ultimo è fissato al 30 marzo 2012.
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successi-vamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale.
Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 14 marzo 2012 ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mo-bilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della sede definiti-va nel corso delle operazioni di movimento.
Modalità di presentazione delle domande Per la scuola dell'infanzia, per
la scuola primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, le domande di
trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e
nell'ambito della stessa scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web.
L'operazione va effettuata tramite apposite funzionalità messe a
disposizione nell'area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web)
presente sul sito internet dell'amministrazione all'indirizzo www.pub¬blica.istru¬zione.it/istanzeonline/index.shtml.
Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate
entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal
personale dichiarato sopran-numerario
dopo la scadenza del termine del 30 marzo
2012 o dal personale destinata-rio di nomina giuridica a tempo indeterminato
successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità devono
essere presentate su modello cartaceo. Per l'utilizzo della funzionalità web,
sono previste due fasi: quella della registrazione nel servizio “Istanze On
Line” da parte del personale interessato e quella della presenta-zione della
domanda via Web. La registrazione richiede il possesso di una casella di posta
elettronica @istruzione.it. Le funzioni di registrazione sono sempre disponibili
nella sud-detta area delle Istanze On Line, all'interno della quale è possibile
consultare tutta la do-cumentazione utente di supporto al procedimento. Le
domande vanno indirizzate all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio
territorialmente competente rispetto alla provincia di titola-rità e presentate,
con modalità on line, al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio
presso cui presta servizio.
VINCOLI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per gli effetti
di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 della legge n. 124/99, può produrre do-manda
di trasferimento per l'a.s. 2012/13: - in ambito provinciale, il
personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente; -
in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica
1/9/2009 o precedente. In virtù, poi, di quanto stabilito
dall'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a
tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno sco-lastico
2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposi-zione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione
giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad
esaurimento. Il personale docente ed educativo assunto con
contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede
definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda
fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro
personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare
alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel
relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di
Trento per il quale è prevista la perma-nenza effettiva, per almeno cinque anni,
nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge
Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006. I vincoli indicati in
precedenza non si applicano nei seguenti casi:
1) personale non vedente (titolo I art. 7); 2) personale
emodializzato (titolo I art. 7); 3) personale disabile e che ha bisogno
di particolari cure continuative (tit. III art. 7); assistenza al coniuge, ed
al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile
(titolo V art. 7). Le principali novità
Per un migliore approccio al complesso delle disposizioni in materia di
mobilità, ritenia-mo più agevole sottolineare le novità opportunamente
contestualizzate nell'argomento cui le stesse si riferiscono.
Termine per il rientro nella scuola di precedente
titolarità Passano ad otto gli anni per poter
ottenere il rientro nella scuola di precedente titolarità da parte del personale
trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario. Nell'attuale CCNI viene
precisato (art. 7 punto II) che detta precedenza opera esclusivamente
nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento
dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o
cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della
provincia per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolari-tà non sia stato
possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del
servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o
istituto di at-tuale titolarità. Si riepilogano i requisiti ,
già esistenti, per fruire di tale precedenza: • produrre domanda
di rientro per ciascun anno dell'ottennio antecedente all'anno scolastico
in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio; • richiesta, come prima
preferenza, della scuola, circolo o istituto dove erano titola-ri, o preferenze
sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o
istituto; • riportare nella apposita casella del modulo-domanda la
denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato
trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di
servizio continuativo”, facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del
modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di
preferenza sintetica la precedenza in esame ha ef-fetto limitatamente alla
istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata
prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella
preferenza sintetica. Tale richiesta risulta soddisfatta anche con la
presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile
è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per
le i-stanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola
dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno
in cui è avvenu-to il predetto trasferimento; • per la scuola
primaria e dell'infanzia, tranne il caso di scuola speciale, la prece-denza in
esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente
beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda
condiziona-ta nell'ultimo ottennio;
L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di
titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non
interrompe la conti-nuità del servizio, qualora il personale interessato
richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella
scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso
in cui il personale soprannumerario tra-sferito d'ufficio o a domanda
condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione
provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo
richieda, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di preceden-te
titolarità ovvero nel comune. La continuità del servizio nella scuola o
istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al
docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o
istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l'interessato richieda, in
ciascun anno dell'ottennio suc-cessivo, il trasferimento nella scuola di
precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità didattica o di
servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del
personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va conside-rata
ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di
passag-gio. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata
nell'ottennio, che ri-sulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità,
qualora presenti domanda condi-zionata per rimanere in detta scuola, non può
usufruire nello stesso anno della prece-denza per il rientro nella scuola di
precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente
accumulato. Permane, tuttavia, anche negli anni succes-sivi, mantenendo il
punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel co-mune di
precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del
per-sonale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza
in ciascun an-no dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità,
l'aver ottenuto nel cor-so dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda non inter-rompe la continuità del servizio e non fa
perdere il diritto alla precedenza e al punteg-gio aggiuntivo.
Precedenza per terapie afferenti gravi
patologie Nel sistema delle precedenze di cui all'art.
7 c. 1 lett. III, viene precisato che il perso-nale che ha bisogno, per
gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
chemioterapia) non deve, necessariamente, risultare un soggetto con connotazione
di disabilità. Si ricorda che tale precedenza viene applicata anche
nella prima fase dei trasferimenti esclusivamente tra distretti diversi dello
stesso comune.
Precedenza per assistenza al genitore con handicap
grave Per quanto attiene la precedenza di cui all'art.
7 c. 1 lettera V afferente l'assistenza da parte del figlio unico al
genitore con grave disabilità, viene precisato che la stessa com-pete al
solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore
di-sabile in situazione di gravità, ed alla presenza di tutte le seguenti
condizioni: • documentata impossibilità del coniuge di provvedere
all'assistenza per motivi oggettivi; • impossibilità, da parte di
ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documenta-te con
autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso
dell'anno scolastico. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è
necessa-ria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente
unico, sia an-che l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale
situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero
mediante presentazione dello stato di famiglia Si ri-conduce il concetto
di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che
lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stes-so
indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot.
3884); • essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per
l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni
di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario
ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Qualora la certificazione
della situazione di grave disabilità, di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del
presente CCNI, venga rilasciata successi-vamente al 1° settembre dell'anno
scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla
fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito pre-sentate
successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di
scadenza previsti per le domande di mobilità. In assenza anche
di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste
un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella
mobilità pro-vinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita
esclusivamente nelle operazioni di mo-bilità annuale. Si ricordano le
disposizioni già vigenti per tale tipologia di precedenza: • il
personale interessato beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti
nell'ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile
ed a condi-zione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o
distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti;tale precedenza
permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub
comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in
essi. • La precedenza si applica anche alla prima fase dei
trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più
distretti. In assenza di posti richie-dibili nel comune ove risulti domiciliato
il soggetto disabile è obbligatorio indica-re il comune viciniore a quello del
domicilio dell'assistito con posti richiedibili. La mancata indicazione del
comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento
da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comu-ne (o distretto) che per
eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non com-porta l'annullamento
dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze e-spresse saranno
prese in considerazione solo come domanda volontaria senza di-ritto di
precedenza.
Esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei
perdenti posto. Come già stabilito, è prevista l'esclusione
dalle graduatorie interne d'istituto finalizzate all'individuazione dei soggetti
perdenti posto, i docenti ed il personale A.T.A. (con esclu-sione dei
DSGA), beneficiari delle precedenze previste per le seguenti
categorie: I) disabilità e gravi motivi di salute; III)
personale disabile; V) assistenza al coniuge, al figlio, al
genitore. Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli Enti Locali; Per quanto riguarda il punto V, è
necessario che il beneficiario sia il figlio referente unico che presta
assistenza alle condizioni previste in precedenza, al fratello o sorella
convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere
all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei
genitori medesimi) in situazione di disabilità. Inoltre tale
esclusione si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa
provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità
sia ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del
perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno
scolastico 2012/2013, domanda volontaria di trasferi-mento per l'intero comune o
distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assen-za di posti
richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con
po-sti richiedibili. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità
comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub
comunale del domicilio del familiare assistito. Viene inoltre
precisato che il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e
VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei
perdenti posto, è tenu-to a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine
ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno
delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In
tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la
graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio
territo-rialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per
quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande,
si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma 10, 40 comma 7, 47 comma 5 e 48
comma 16.
Documentazione e certificazioni Disabilità
Lo stato di disabilità deve essere documentato con
certificazione o copia autenticata rila-sciata dalle commissioni mediche,
funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora
tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n.
324, con-vertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in
via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da
un medico specialista nella patolo-gia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da
cui è assistito l'interessato. La mancata emis-sione dell'accerta¬mento
definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata
in sede del predetto accertamento provvisorio. Nell'attuale CCNI si
precisa che la situazione di disabilità in caso di soggetti con patolo-gie
oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata
certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto
dall'art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli
interessati. La mancata emissione dell'accer-ta¬mento definitivo per il decorso
dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in se-de del predetto
accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emis-sione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1
della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un
operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo
all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla
ricezione del relativo atto.
Attestazione precedenza art. 21 legge 104
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente,
anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di
invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n.
648, rico-nosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative
all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono
distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: • per le persone
disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6, nelle predette
cer-tificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
• per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7), nelle
certificazioni deve ri-sultare la situazione di gravità della disabilità e la
necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art.
3, comma 3, della legge n. 104/92. I grandi invalidi di guerra di
cui all'articolo 14 del t.u. approvato con DPR 23.12.1978, n. 915, ed i soggetti
ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104, e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dal-l'articolo 4 della citata
legge. La situazione di gravità è attestata dalla documen-tazione rilasciata
agli interessati dai Ministeri competenti al momento della con-cessione dei
benefìci pensionistici ( art. 38, c.5 della legge 23.12.1998, n.
448). • il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in
grado di prestare assi-stenza e il fratello o sorella in sostituzione dei
genitori (come previsto dalla sen-tenza della Corte Costituzionale n. 233/2005)
debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati con dichiarazione per-sonale o mediante certificato
rilasciato dalle competenti A.S.L.; • per le persone bisognose di cure
continuative per grave patologia, nelle certifica-zioni deve
necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene
effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle
competenti A.S.L..
Documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con
carattere di unicità. Il rapporto di parentela, di
adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabi-le deve essere
documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ovvero
mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di
affida-mento o di adozione. L'attività di assistenza con carattere di unicità
(art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma
1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabi-lità.
L'onere di tale certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza
al genito-re. L'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari
della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta
alla data di scadenza per la presenta-zione della domanda di mobilità e deve
sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI
delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare en-tro tale
termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile
e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Nel caso di assistenza
domiciliare, la si-tuazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile
in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato
rilasciato dalla competente A.S.L. oppure median-te dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità. Il fratello o la sorella conviventi
di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in
quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio
disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n.
233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea
documentazione di invalidi-tà.
Dichiarazioni di domicilio e di residenza Il domicilio
e/o la residenza devono essere attestati con dichiarazione
personale nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza
dell'elezione del domicilio e/o della residenza è ante-riore di almeno tre
mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente
competente dell'O.M. concernente la mobilità.
Docenti utilizzati in altra classe di concorso I
docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le
operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di
concorso, diversa da quella di tito-larità, per la quale hanno l'abilitazione,
devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria
responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe
di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
Sedi per le operazioni di mobilità Le
disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e
per quelle di mobilità professionale sono determinate: - dalle vacanze
aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si ef-fettuano i
movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del
personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a
cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini
che saranno fissati dalle apposite disposizioni
ministeriali; - tutti i posti di strumento musicale vacanti sono
disponibili per la mobilità territo-riale di I e II fase; Ai fini della mobilità
della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i
docenti inclusi nella seconda fascia delle graduato-rie ad esaurimento, ai sensi
dell'art. 11, comma 9, della legge 124/1999; - nell'attuale CCNI viene
precisato che i posti nei licei musicali e coreutici relativi agli
insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni
di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di
accesso (art 6 CCNI). Gli insegnamenti in questione sono per il liceo
musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione;
storia della musica; laboratorio di musica d'insieme; tecnologie musicali. Per
il liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche
della danza; laboratorio coreutico; laboratorio co-reografico; teoria e pratica
musicale per la danza; - le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli
delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun
anno scolastico e sprovvisti di personale titola-re. Sono comprese in questa
categoria le cattedre ed i posti derivanti dall'istituzione di nuovi indirizzi
di studio, purché previsti ed inseriti nell'organico di diritto dell'a.s. a cui
si riferiscono le operazioni di mobilità. - le cattedre ed i posti
già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a
qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al siste-ma informativo
entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema
medesimo; - le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva
al personale con contratto a tempo indeterminato; - le cattedre ed
i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva
la sistemazione del soprannumerario.
Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase,
realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità
professionale, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le
tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del
50% delle disponibilità desti-nate alla mobilità territoriale provinciale e
residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la
sistemazione del soprannumero provinciale consi-derando distintamente le diverse
tipologie di posto (comune/sostegno). Ai fini della ripartizione dei
posti non è disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza
fase l'eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti nella
provin-cia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati
e già uti-lizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso
richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il codice sintetico della
provincia di titolarità.
PERSONALE SOPRANNUMERARIO (ARTT. 21, 22, 23 DEL CCNI)
I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza
delle domande di trasfe-rimento (14 aprile 2012) , formulano e affiggono
all'Albo le graduatorie per l 'individua-zione dei soprannumerari in base alla
tabella concernente i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono
essere valutati soltanto i titoli, e riconosciute le precedenza, in pos-sesso
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda
di tra-sferimento (30.3.2012). Per le situazioni di soprannumero relative
all'organico determinato per l'anno scolasti-co in cui sono disposti i
trasferimenti, gli insegnanti sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: a) docenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organi-co o di quello del
centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda volontaria; b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli
anni scolastici precedenti quello di cui al punto so-pra, ovvero dal precedente
primo settembre per mobilità d'ufficio ovvero a domanda condi-zionata, ancorchè
soddisfatti in una delle preferenze espresse. Il personale docente trasferito
d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda con-dizionata che rientra
nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come
titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Il personale
docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda
condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è
da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si
considera invece come trasferito a domanda vo-lontaria il personale docente
perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo ri-chiesto la scuola di
precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre
pre-ferenze. Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio
prevale la maggiore età anagrafica. I dirigenti scolastici, sulla base della
nuova tabella organica, devono notificare per i-scritto immediatamente agli
interessati la loro posizione di soprannumero. I docenti indivi-duati come
perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione,
entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del
modulo domanda di trasferimento. Come è noto il personale docente, individuato
quale soprannu-merario, che presenti domanda condizionata al permanere della
situazione di soprannume-rarietà può indicare nel modulo-domanda anche
preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché
esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune
di titolarità. Tale ultimo codice va apposto prima dei codici rela-tivi ad altri
comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze
re-lative ad altri comuni sono annullate. Nell'organico della scuola
primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di
posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il
personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento
della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella
graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono
individuati i docenti perdenti po-sto sull'organico dell'istituto. A tal fine
l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di
titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle opera-zioni
di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali
sopran-numerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Si tenga
presente che: - il personale docente interessato a rientrare su posto
lingua inglese nel corso dei mo-vimenti presenta domanda entro cinque giorni
dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola
di titolarità; - qualora nel corso dei trasferimenti si determini
nell'istituto di titolarità dell'inte-ressato una disponibilità di posto, non si
tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene
riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene
riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si
determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul
modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene conto
della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito
nella scuola; - per i docenti di scuola secondaria di II grado, che
nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali,
il codice relativo all'intero comune di ti-tolarità deve essere indicato
necessariamente prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni; in
caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono
annullate; - qualora nel corso dei trasferimenti si determini
nell'istituto di titolarità dell'interes-sato una disponibilità di posto, se
titolare nella scuola secondaria di I grado, non si tiene conto della domanda di
trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; se
l'interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece,
considerato che per tale grado di scuola si tiene conto dell'ordine delle
preferenze, siano esse provin-ciali o interprovinciali, il docente viene
riassorbito solo se nessuna delle preferenze inter-provinciali espresse prima
del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di pre-ferenze
valide relative al comune di titolarità) è disponibile. Nel caso di concorrenza
di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata
dal dirigente scolastico.
Riordino della scuola secondaria di II grado
Qualora negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico
organico si costi-tuiscano organici distinti per effetto della trasformazione di
precedenti corsi, anche speri-mentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del
riordino del secondo ciclo di istruzione, l'Ufficio territoriale prima delle
operazioni di mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base
alla preferenza espressa, all'assegnazione dei docenti del preesisten-te
istituto sull'organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell'istituto
originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al precedente
capoverso, sono individuati come so-prannumerari hanno titolo ad usufruire della
precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione
degli organici.I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova
istituzione scolastica mediante le precedenti modalità, hanno titolo a
produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti
perdenti posto.
VALUTAZIONE DEI TITOLI Le tabelle di valutazione dei
titoli culturali non hanno subito alcuna variazione.
VALUTAZIONE SERVIZI DI INSEGNAMENTO Anche la valutazione
dei servizi non anno subito alcuna modifica rispetto al passato. Si ricorda
che: - Il punteggio per i servizi è correlato all'anzianità derivante
da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non
é stato prestato alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo
di appartenenza. Nel precedente CCNI sulla mobilità venne chiarito che, in
merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo
diverso: - gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola
dell'infanzia si valutano per intero nella scuola primaria (e viceversa),
mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al
ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo
grado; - gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella
scuola secondaria di primo grado si valutano per intero nella scuola
secondaria di secondo grado (e viceversa), men-tre si sommano agli anni di
pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è tito-lari nella
scuola primaria o nella scuola dell'infanzia. Nella misura della presente
voce é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per al-meno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle
atti-vità educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n.
297/94 ai fini della valu-tabilità per la carriera, nonché il servizio prestato
in altro ruolo riconosciuto o riconosci-bile ai fini della carriera ai sensi del
D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nel-la legge 26/7/70 n. 576 e
successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato sen-za il
prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di
sostegno. Vanno ricompresi nella valutazione dei servizi (3 punti per ogni
anno) quelli prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi
appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi
prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello
Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della
valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica
italia-na nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico
regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra
servizi.
PUNTEGGIO PER CONTINUITÀ DIDATTICA È noto che, per
l'attribuzione del punteggio di 6 punti per continuità didattica nei
tra-sferimenti a domanda, è necessario un servizio prestato ininterrottamente da
almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di
servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella
scuola secondaria di II grado (let-tera C, del titolo I della tabella di
valutazione dei trasferimenti). A tal proposito si precisa che: a)
il punteggio viene riconosciuto anche nel caso di aspettative sindacali ancorché
non retribuite; b) per i docenti il servizio continuativo deve essere stato
prestato nella stessa tipologia di posto (comune e/o sostegno) e, per la scuola
di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve
essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale
titolarità, c) il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio
per la continuità ai docen-ti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s.
2009/2010; d) il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa
interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune (novità
introdotta dal precedente CCNI per la mobilità). Il punteggio compete anche
al personale docente ed educativo soprannumerario trasfe-rito d'ufficio senza
aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che ri-chieda come
prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel
comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del settennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 10 PUNTI La tabella di
valutazione per la mobilità a domanda e d'ufficio del personale docente, prevede
nei confronti di coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di
mobili-tà per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda
di trasferimen-to provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato
domanda, l'abbiano revo-cata nei termini previsti, il riconoscimento, dopo il
predetto triennio, una tantum, di un punteggio aggiuntivo. Il diritto
all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con ap-posita dichiarazione
personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a
quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in
cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale
alle condi-zioni previste nelle Tabelle di cui sopra. Ai fini della
maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel pe-riodo
intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e
quelle per l'anno scolastico 2007-2008. Le condizioni per il punteggio
aggiuntivo sono suffragate se nel periodo indicato è stato prestato servizio
nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i
successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria
in am-bito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto,
nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale
punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo,
hanno presentato in ambito provinciale: - domanda condizionata di
trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; - domanda di
trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera
nell'organico dello stesso circolo di titolarità; - domanda di rientro nella
scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI. Tale
punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si
ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il
trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del
personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito
d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a doman-da condizionata, non
fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso
del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV
dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di
precedente titolarità o il tra-sferimento per altre preferenze espresse nella
domanda. Analogamente non perde il rico-noscimento del punteggio aggiuntivo il
docente trasferito d'ufficio o a domanda condizio-nata che nel periodo di cui
sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso
la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale,
non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è
stato acquisito.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PER DOTTORATI DI RICERCA Si
ribadisce la valutazione dei dottorati di ricerca soggetta a precise indicazioni
nel precedente CCNI sulla mobilità. Al personale docente di ruolo che abbia
frequentato i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo
assegnatario di borse di stu-dio da parte di amministrazioni statali, di enti
pubblici, di stati od enti stranieri, di orga-nismi ed enti internazionali, è
riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come
effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a
do-manda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso
ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al
servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale
riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo
tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera,
del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai
fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio
nella stessa scuola.
prof. Raffaele Manzoni Studio di Consulenza
Scolastica e-mail raffaele.manzoni@libero.it tel
3392749936 Studio: Via R.Falvo, 20 80127 Napoli Tel. 0815608470 - tel
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