Data: 18/03/2002 - Autore: Roberto Cataldi
Finalmente, nel mondo giudiziario, s'inizia a intravedere una sempre maggiore attenzione per i diritti dei vacanzieri che spesso, loro malgrado, debbono fare i conti con spiacevoli inconvenienti.
Quando ci si vede sfumare le proprie vacanze, il rimborso del viaggio non � che una magra consolazione visto che di tempo libero il vivere moderno ce ne regala veramente poco.
Proprio per questo si � posto il problema di prevedere un autonomo risarcimento per le sofferenze patite per i disagi da vacanza rovinata.
Una simile previsione era gi� contenuta in una legge del '77 (la n. 1084) che aveva reso esecutiva una Convenzione di Bruxelles del 1970 e che era stata richiamata dall'art. 16 del Dlgs n. 111/95.
In realt� molti Tribunali Italiani si ostinavano a negare la risarcibilit� dei danni non patrimoniali vista la mancata rilevanza penale dei fatti che avevano potuto rovinare la vacanza.
Oggi per� la Corte di Giustizia � intervenuta sull'argomento (12/3/2002 C-168/00) ed ha chiarito che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale che sia conseguenza dell'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".
Questa soluzione si basa su una corretta interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, 90/314/CEE.
Insomma d'ora in avanti sar� pi� semplice richiedere un equo risarcimento per tutti quei disagi e disservizi che siano imputabili all'organizzatore del viaggio.

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