Data: 06/04/2012 10:00:00 - Autore: L.V.
Nelle prossime righe, troverete un piccolo sunto con le principali differenze esistenti tra il processo monitorio spagnolo e l'ingiunzione di pagamento italiana, articolato tra fase introduttiva, fase dell'ingiunzione di pagamento, fase dell'opposizione e, infine, fase del procedimento ordinario. Secondo il diritto spagnolo, la petici�n � l'introduzione della richiesta di giudizio � pu� essere presentata anche ricorrendo ai moduli forniti dal tribunale, senza quindi una forma ad substantiam, con un ratio che appare subito evidente: permettere anche ai laici di far valere un credito (senza limiti di importo) documentato, senza dover ricorrere necessariamente ad un patrocinatore. In Italia, la domanda pu� essere introdotta senza ricorrere ad un legale solo quando il valore litigioso non superi i 546.46 euro e, ovviamente, solo avanti al Giudice di Pace, presentandosi di persona. Il processo monitorio, per�, va introdotto con ricorso secondo una forma ad substantiam e una procedura precisa, impedendo de facto l'agire in giudizio autonomo di un laico. L'ingiunzione di pagamento, in Spagna, � subordinata all'accertamento del credito vantato: il giudice deve accertare il credito, dichiararlo liquido ed esigibile giusta l'art. 812.1 LEC. In presenza di discrepanze tra il credito accertato e quanto preteso dall'attore, quest'ultimo verr� richiamato a ridimensionare la sua pretesa creditoria entro dieci giorni, pena la desistenza. In caso contrario, l'ingiunzione verr� recapitata al debitore, con venti giorni di tempo per saldare il debito od interporre opposizione, scaduto il termine, divenendo l'ingiunzione esecutiva. In Italia, il giudice dovr� valutare la forma del ricorso per decreto ingiuntivo: una volta accettato, il diritto potr� essere vantato soltanto in presenza di una prova scritta, o ancora, di crediti, diritti, rimborsi relativi ad operazioni svolte da avvocati, cancellieri o notai. Il giudice assegna con il decreto un periodo di 40 giorni per procedere al pagamento del credito o per interporre opposizione, indicando che in caso contrario si proceder� con l'esecuzione forzata. L'ordinamento spagnolo, circa l'opposizione, prevede come detto un termine di venti giorni a decorrere dalla notificazione dell'ingiunzione: l'opposizione, anche se palesemente dilatoria ed infondata, ha un effetto sospensivo sul processo esecutivo. L'ordinamento italiano, invece, entro quaranta giorni venga proposta l'opposizione: la stessa pu� essere interposta come atto di citazione, divenendo quindi il debitore attore e il creditore convenuto, in una sorta di domanda riconvenzionale. In casi gravi, giusta l'art. 649 cpc, il giudice istruttore pu� � previa istanza dell'opponente � emettere ordinanza di sospensione dell'esecuzione. Da parte spagnola, la vulnerabilit� del processo monitorio � insita nell'opposizione: per contro, da parte italiana, l'ingiunzione di pagamento pu� risultare particolarmente coattiva nei confronti del debitore, la cui opposizione fondata, potr� avere vittoria solo con un'azione di ripetizione nei confronti dell'indebito. In conclusione, il processo monitorio spagnolo risulta molto flessibile tanto per l'informalit� quanto per i tempi, molto pi� brevi di un'azione civile ordinaria. Il decreto ingiuntivo italiano, invece, � utile per la celerit� e l'economicit� in rapporto ad un procedimento giudiziario ordinario. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna � disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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