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Data: 16/04/2012 11:21:00 - Autore: L.S. E' stato convocato per oggi, 16 aprile 2012 alle 17:30 il consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'esame del disegno di legge di delega al governo in materia di revisione del sistema fiscale nonché l'esame preliminare del decreto legislativo che dovrebbe prevedere l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Nella stessa seduta il consiglio dei ministri esaminerà il disegno di legge sulle misure Di razionalizzazione per la promozione del turismo all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese. Per quanto riguarda la riforma fiscale, a quanto pare non ci sarà spazio per il taglio delle aliquote Irpef finalizzato ad aumentare i consumi. Al momento, spiegano il ministro per i rapporti con il Parlamento e il viceministro dell'economia, non c'è possibilità di tagliare le tasse. I principali obiettivi dichiarati della riforma al momento sono quelli di combattere l'evasione e l'elusione fiscale cercando anche di migliorare i rapporti con i contribuenti. Anche se non saranno tagliate le aliquote Irpef il governo sembra intenzionato a ridurre la pressione fiscale utilizzando le maggiori entrate che derivano dalla lotta all'evasione. La riforma prevede anche una revisione del catasto. Ci saranno delle nuove regole per misurare le unità immobiliari. Si andranno infatti a considerare i metri quadrati e non più i vani. Dalle nuove norme ci si aspetta di arrivare in breve tempo e reali valori di mercato. Altro punto fondamentale della riforma è l'introduzione dell'Iri (imposta sul reddito imprenditoriale) che manderà in pensione la vecchia Ines. La nuova imposta dovrebbe consentire di distinguere la tassazione sul reddito dell'imprenditore da quella sul reddito dell'impresa. Arrivano anche le "green taxes" e la "Carbon Tax". La prima è un'imposta finalizzata a tutelare l'equilibrio ambientale, la seconda è un'imposta che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. Allegato: SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE. ART. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale) 1. Tenuto conto dell'esigenza di perseguire lo sviluppo e la competitività
delle attività economiche e della necessità di ricondurre ad una maggiore
razionalità ed equità il sistema fiscale, di contrastare i fenomeni
dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione, nonché di instaurare con i
contribuenti un rapporto basato su fiducia reciproca e collaborazione, il
Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del
sistema fiscale secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente
legge. CAPO I Disposizioni generali rivolte all'equità e alla razionalità
del sistema ART. 2 (Revisione del catasto dei fabbricati) 1. Al fine di migliorare i livelli di equità, perequazione, trasparenza e
qualità delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare, il
governo è delegato ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati in
collaborazione con i comuni in cui i fabbricati stessi sono collocati, con
l'obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore
patrimoniale e la rendita, applicando in particolare per le unità immobiliari
urbane censite al catasto fabbricati i seguenti principi e criteri
direttivi: 1.1) utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra
il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni
per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito
territoriale; 2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante
un processo estimativo 2.1) operi sulla base di procedimenti di stima diretta con
l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici,
per ciascuna destinazione catastale speciale; qualora non sia possibile fare
riferimento diretto ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per
gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, mentre il criterio
reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto
prevalente. 2. Determinazione della rendita media ordinaria per le unità immobiliari
mediante un processo a) utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni; b) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante
l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività
desumibili dal mercato, sempre riferibili ad un arco temporale
triennale. 3.Previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle
rendite delle unità 4. Riguardo alle modalità del processo di riforma: a) ridefinizione delle funzioni, delle competenze e della composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di introdurre strumenti deflativi del contenzioso; b) articolazione del processo di riforma del sistema catastale tale da assicurare la collaborazione tra Agenzia del territorio e comuni, la possibilità di poter impiegare mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli Ordini professionali e fermo restando comunque all'Agenzia il compito di garantire, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali; c) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; d) ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme che attualmente regolano il sistema catastale, in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente articolo; e) determinazione della decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove rendite e dei valori patrimoniali delle unità immobiliari urbane, nonché dei nuovi redditi e dei valori patrimoniali dei terreni. 5. Al fine di evitare che dalla revisione delle rendite catastali derivi un
aggravio del carico fiscale, previsione della contestuale riduzione delle
aliquote, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti. ART. 3 (Misurazione e monitoraggio dell'evasione) 1. Definizione di una metodologia di rilevazione dell'evasione, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria. Utilizzo a tal fine di criteri trasparenti, stabili nel tempo, avallati da esperti scientifici, e loro pubblicizzazione. Previsione che i risultati siano calcolati e pubblicati a cadenza annuale, eventualmente prevedendo l'istituzione di una commissione indipendente, con partecipazione dell'ISTAT, dell'Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni pubbliche. 2. Introduzione dell'obbligo di redigere un rapporto annuale, all'interno
della procedura di bilancio, sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti
sul fronte delle misure di contrasto all'evasione. ART. 4 (Monitoraggio e riordino dell'erosione fiscale) 1. Introduzione dell'obbligo di redigere, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto annuale sulle spese fiscali, ovvero tax expenditures, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, regime sostitutivo di favore, sulla base di metodi e criteri basati sulle migliori pratiche internazionali e stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo la costituzione di una commissione indipendente. 2. Previsione della possibilità di eliminare, ridurre o riformare le spese
fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce
delle esigenze sociali o economiche o che costituiscono una
duplicazione. ART. 5 (Destinazione del gettito riveniente dal recupero di imponibili) 1. Confluenza del gettito conseguente alla riduzione dell'evasione, valutato
secondo le metodologie di cui all'articolo 3, a un apposito fondo strutturale,
destinato a finanziare sgravi fiscali. Attribuzione al medesimo fondo
dell'eventuale gettito conseguente alla riduzione dell'erosione, eccedente le
eventuali necessità di copertura rivenienti dall'attuazione della presente
delega. CAPO II Contrasto all'evasione e all'elusione e revisione del
rapporto tra fisco e contribuente ART. 6 (Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale) 1. In conformità ai principi della giurisprudenza comunitaria e alle migliori
pratiche europee e internazionali, introduzione di una norma generale di
definizione dell'abuso del diritto, unificandola con quella dell'elusione e
rendendola applicabile a tutti i tributi, con la finalità di contrastare
operazioni di pianificazione fiscale prive di adeguate autonome finalità
economiche, diverse dall'ottenimento di risparmi di imposta, basate sulla
costruzione di schemi articolati, anche se legittimi nelle singole componenti;
estensione delle responsabilità a chiunque partecipi a tale pianificazione;
salvaguardia della legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente
previsti dal sistema tributario; previsione di specifiche regole procedimentali,
che garantiscano un efficace contradditorio con l'amministrazione fiscale e
salvaguardino il diritto di difesa del contribuente in ogni stato e grado del
giudizio. ART. 7 (Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e
tutoraggio) 1. Al fine di istaurare un rapporto basato sul dialogo, la fiducia reciproca e la collaborazione, definizione di nuovi istituti che consentano di coniugare, secondo le indicazioni dell'OCSE, il rispetto dello spirito (oltre che della lettera) delle norme tributarie con l'esigenza di preservare la certezza del diritto, tramite forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, che prevedano anche, per i soggetti di maggiori dimensioni, l'introduzione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni; eventuale introduzione di sistemi che incentivino, anche soltanto in termini di minori adempimenti, la realizzazione dei predetti sistemi di controllo interno del rischio fiscale. 2.Revisione ed ampliamento del ‘tutoraggio' al fine di attuare una migliore
assistenza ai contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e
operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, la
predisposizione delle dichiarazioni e il calcolo delle imposte. ART. 8 (Semplificazione) 1. Revisione sistematica dei regimi fiscali e loro riordino, al fine di
eliminare complessità superflue. Revisione degli adempimenti con particolare
riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a
duplicazioni, o risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria" href="https://www.studiocataldi.it/articoli/36895-finanziaria.asp" class="keyword-link">finanziaria ai
fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al
principio di proporzionalità. Revisione, nell'ottica della semplificazione,
delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei Centri di
assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo
dell'informatica. ART. 9 (Revisione del sistema sanzionatorio) 1.Revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all'elusione fiscale; revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. 2. Definizione della portata applicativa della disciplina del raddoppio dei
termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di
effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine
ordinario di decadenza. ART. 10 (Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di
controllo) 1.Rafforzamento dell'utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria di controlli mirati, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, laddove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nell'ottica di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo. 2. Previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività
conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento;
effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di
ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica
del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di
proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e
subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione
all'esaurimento del contraddittorio procedimentale. 5. Potenziamento degli effetti dell'accertamento sintetico attraverso
l'introduzione di una previsione esplicita volta a stabilire che, salvo prova
contraria, il maggior reddito accertato sinteticamente a fini Irpef assume
rilevanza anche ai fini degli obblighi contributivi, nonché delle altre imposte,
in quanto dovute per effetto della natura dell'attività svolta. ART. 11 (Revisione del contenzioso tributario) 1. Revisione del contenzioso tributario al fine di accelerare la definizione
delle controversie di competenza delle commissioni tributarie, prevedendo a tal
fine procedure stragiudiziali di definizione delle liti di modesta entità. CAPO III Revisione della tassazione in funzione della crescita,
dell'internazionalizzazione delle imprese e della tutela
dell'ambiente ART. 12 (Tassazione dei redditi prodotti dalle imprese e dai lavoratori autonomi) 1. Assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi prodotti nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, compresi quelli prodotti in forma associata, dagli attuali soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES, assoggettandoli a un'imposta unica; in particolare, prevedendo la deducibilità dalla predetta imposta unica delle somme prelevate dall'artista o professionista o dai soci o associati ovvero dall'imprenditore o dai soci, e la concorrenza delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'artista o del professionista e dei soci o associati e dell'imprenditore o dei soci. 2. Possibilità di istituire, per i contribuenti di minori dimensioni, regimi
che prevedano il pagamento a forfait di un'unica imposta in sostituzione di
quelle dovute, purché a tendenziale invarianza dell'importo complessivo dovuto,
coordinandoli con analoghi regimi vigenti. 1. Al fine di ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della
produzione netta e di a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in altri ordinamenti; b) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere al
fine di adeguarla alle migliori pratiche internazionali, con particolare
riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione
per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al
regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale
privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei
soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute
transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni
all'estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti, al regime
di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero; ART. 14 (Razionalizzazione dell'IVA e di altre imposte
indirette) 1. Razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei
settori interessati e 2. Revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali,
sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, con
l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti e della razionalizzazione
delle aliquote, con previsione dell'eventuale accorpamento o soppressione di
fattispecie particolari. ART. 15 (Tassazione ambientale) 1. In considerazione delle posizioni emerse nel dibattito europeo in materia
di green economy, introduzione di nuove forme di imposizione finalizzate a
preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes) e revisione della
disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di
carbonio, prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon
tax sia destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento
delle fonti rinnovabili. CAPO IV Disposizioni finali ART. 16 (Procedura) 1. Gli schemi dei decreti di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione; tale termine può essere prorogato di dieci giorni su espressa richiesta delle Commissioni stesse alle rispettive Camere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o il numero dei decreti legislativi; qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materia per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di dieci giorni; trascorso il termine previsto per l'emissione del parere o quello eventualmente prorogato, il parere s'intende espresso favorevolmente. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al presente articolo. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad
adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il
coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili. ART. 17 (Oneri finanziari) 1. Dai decreti delegati di attuazione della presente delega non possono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato. |
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