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Data: 18/04/2012 10:00:00 - Autore: L.V. Uno degli aspetti più importanti, all'interno dell'impianto giuridico economico di un paese, è quello della tutela dei diritti del creditore, soprattutto, in relazione a debitori insolventi che, in modo particolare nei periodi di crisi economica, possono causare problemi finanziari non indifferenti anche ad un'azienda solida. Molto rilevante, a tale proposito, è la efficacia e la celerità del procedimento atto all'ottenimento del saldo del proprio credito: questo aspetto molto importante è stato recepito dal legislatore spagnolo con la legge nr. 1/2000, che mira appunto ad istituire un procedimento monitorio ottimale. Il procedimento monitorio spagnolo, a tale proposito, permette al creditore di esigere il proprio credito – ovviamente certo ed esigibile – attraverso qualunque documento controfirmato dal proprio debitore, tanto in forma elettronica quanto cartacea, con fatture, fax, telegrammi e bollettini di consegna che sono solo alcuni degli esempi più comuni di una prova valida. Qualora gli stessi documenti non presentassero una firma da parte del debitore, dovrebbero comunque tendere a dimostrare l'esistenza del credito esatto: oltre a ciò, sarà necessario procedere con una domanda scritta – petición – con la quale vanno indicati il nome del debitore, la residenza, la causa dell'obbligazione e, infine, il valore del credito. A questo punto, il processo monitorio ha inizio con la domanda di ingiunzione del pagamento, corredata dei documenti comprovanti l'esistenza del credito: a quel punto, il giudice di prime cure del foro competente (in linea di principio la località di residenza del debitore o, comunque, la giurisdizione in grado di contattare il debitore) si deve occupare di accertare la sussistenza del credito, accogliendo o rigettando la domanda. Se il parere non è positivo, il giudice emana un decreto motivato – impugnabile dal creditore entro 5 giorni; viceversa, se la domanda è fondata, il giudice emana un'ordinanza che ingiunge il pagamento notificandola al debitore. Il rimedio di diritto per il debitore, nel caso di mancato pagamento del proprio debito – consiste nell'interporre una opposizione all'ingiunzione. Può capitare, però, che il debitore non agisca in alcun modo e, conseguentemente, la giurisdizione adita si preoccuperà d'ufficio ad emettere un decreto esecutivo nei confronti del debitore. A questo provvedimento, il debitore si può opporre mediante un'allegazione che tenda a dimostrare l'insussistenza del credito esatto: la conseguenza di ciò, è l'inizio di un procedimento ordinario. Anche grazie all'intervento a più riprese dell'Unione Europea, le normative a tutela dei diritti del creditore si sono fatte più efficaci, soprattutto, con l'adozione del Regolamento CE 1896/2006, che ha introdotto il processo monitorio europeo, attraverso il quale rendere più facile una procedura ingiuntiva in caso di riscossione transnazionale di crediti. In recepimento dei nuovi indirizzi normativi europei, il legislatore spagnolo si è occupato di incrementare da 30.000 a 250.000 euro la soglia del credito esigibile tramite processo monitorio. Le modifiche alla normativa da parte legislatore spagnolo hanno introdotto anche l'innalzamento della cifra esigibile con un reclamo – procedimento in cui non è prescritto il ricorso obbligatorio ad un patrocinatore – portandola dai 900 ai 2.000 euro, intervenendo con misure efficaci contro gli effetti negativi della morosità dei debitori. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA Studio Legale e di consulenza aziendale in Spagna Ana Fernandez & Geval Indirizzo: Calle Cirilo Amorós nº 1, 1º,3a - 46004 Valencia (Spagna) Tel: +34.647.44.21.02 Email: abogadafernandez@nonbisinidem.com Contatti con lo Studio Legale Ana Fernandez & Geval Brochure dello studio legale |
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