Data: 23/04/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
In tema di sanzioni disciplinari per i notai, con sentenza n. 4721, depositata il 23 febbraio 2012, la sesta sezione civile ha ricordato che � legittima la sospensione dall'attivit� per il professionista che svolge una rilevante e abituale parte dell'attivit� non in virt� delle proprie capacit� professionali, ma avvalendosi della clientela procacciata dallo studio di un ex collega che, sia pure con soluzione di continuit�, aveva ivi svolto l'attivit� di notaio. Tale condotta, infatti, costituisce concorrenza sleale in base all'articolo 147 della legge notarile (�il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignit� e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, � punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi pi� gravi con la destituzione. La destituzione sar� sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente�). Insomma secondo gli Ermellini non ci possono essere accordi tra studi notarili per procurarsi clienti. Nel caso di specie un notaio aveva riconosciuto una percentuale a un ex collega che svolgeva il compito di procacciatore di clienti. In sostanza tra i due professionisti si era creata una sorta di prosecuzione dell'attivit� dello sulla notarile per cui diventava pi� semplice inviare clienti al nuovo notaio. Ne scaturiva la sanzione diciplinare della sospensione per tre mesi dell'attivit� ed il caso finiva quindi in Cassazione dove professionista ha tentato di difendersi sostenendo che nell'accordo con l'ex notaio non potevano ravvisarsi gli estremi di una concorrenza illecita. Di diverso avviso la suprema corte ha ritenuto invece quella condotta passibile di sanzione disciplinare. La Corte fa notare che l'articolo 147 della legge notarile che considera illecita la concorrenza attuata attraverso procacciatori di clienti o pubblicit� non consentite non limita la concorrenza tra notai ma ne impedisce solo alcune forme che possono ledere il decoro e il prestigio della classe notarile.
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