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Data: 23/04/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti In tema di sanzioni disciplinari per i notai, con sentenza n. 4721, depositata il 23 febbraio 2012, la sesta sezione civile ha ricordato che è legittima la sospensione dall'attività per il professionista che svolge una rilevante e abituale parte dell'attività non in virtù delle proprie capacità professionali, ma avvalendosi della clientela procacciata dallo studio di un ex collega che, sia pure con soluzione di continuità, aveva ivi svolto l'attività di notaio. Tale condotta, infatti, costituisce concorrenza sleale in base all'articolo 147 della legge notarile (“il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, é punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente”). Insomma secondo gli Ermellini non ci possono essere accordi tra studi notarili per procurarsi clienti. Nel caso di specie un notaio aveva riconosciuto una percentuale a un ex collega che svolgeva il compito di procacciatore di clienti. In sostanza tra i due professionisti si era creata una sorta di prosecuzione dell'attività dello sulla notarile per cui diventava più semplice inviare clienti al nuovo notaio. Ne scaturiva la sanzione diciplinare della sospensione per tre mesi dell'attività ed il caso finiva quindi in Cassazione dove professionista ha tentato di difendersi sostenendo che nell'accordo con l'ex notaio non potevano ravvisarsi gli estremi di una concorrenza illecita. Di diverso avviso la suprema corte ha ritenuto invece quella condotta passibile di sanzione disciplinare. La Corte fa notare che l'articolo 147 della legge notarile che considera illecita la concorrenza attuata attraverso procacciatori di clienti o pubblicità non consentite non limita la concorrenza tra notai ma ne impedisce solo alcune forme che possono ledere il decoro e il prestigio della classe notarile. |
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