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Data: 06/05/2012 10:00:00 - Autore: Andrea Proietti
A seguito del decreto ministeriale 20 aprile 2012 avente ad oggetto la "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B", a partire dal 2 maggio 2012 cambiano le regole sulle lezioni di guida per chi vuole conseguire la patente B.
D'ora in avanti infatti sarà necessario effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida
presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato.
Il provvedimento detta diverse prescrizioni comportamentali per le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna.
Se l'esercitazione avviene in autostrade con tre o più corsie, è possibile impegnare solo le prime 2 più vicine al margine destro.
Bisogna inoltre rispettare il limite di velocità dei 100 km orari prescritto dal secondo comma dell'articolo 117 del codice della strada.
Se poi l'esercitazione avviene "in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, utilizzando un veicolo diverso da quello di un'autoscuola" sul veicolo non sono ammessi passeggeri. Eccetto naturalmente l'istruttore.
Il secondo comma dell'art. 1 dispone inoltre che le lezioni debbon essere individuali, e che ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
Qui di seguito il testo del Decreto
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 aprile
2012
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane
ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al
conseguimento della patente di categoria B.
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato
«codice della strada»; Visto in particolare l'art. 122, comma 5-bis, del
predetto codice della strada, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera
b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, ai fini del conseguimento della
patente di guida di categoria B, prescrive esercitazioni obbligatorie in
autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso
un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la
disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto, altresi', il decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante
«regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», ed in
particolare l'art. 372, comma 2, che, tra l'altro, demanda ad un decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, ora assorbiti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada; Visto, inoltre, il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.
213, recante «disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della
guida accompagnata e relativa modalita' di esercizio», ed in particolare l'art.
3, comma 4, nella parte in cui rinvia, ai fini dei contenuti della formazione
obbligatoria del minore istante l'autorizzazione alla guida accompagnata, ai
contenuti di cui all'allegato 4 allo stesso decreto, i cui punti C, D ed E
prescrivono esercitazioni di guida in condizioni di visione notturna, su strade
extraurbane o su autostrade; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del
predetto decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, che prevede che il
candidato che presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della
categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta',
gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, e' esonerato, tra
l'altro, dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 122, comma 5-bis,
del codice della strada; Visto l'art. 11-bis del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo», che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, siano disciplinate le condizioni alle quali il minore, nell'esercizio
della guida accompagnata, ovvero il titolare di autorizzazione ad esercitarsi
alla guida, possono esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali
o in condizioni di visione notturna; Considerato che il citato art. 11-bis
prescrive, in particolare, che ai predetti conducenti sia fatto divieto di
circolare in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie impegnando altre
corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata e che
al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida sia fatto divieto di
trasportare un passeggero diverso dalla persona in funzione di istruttore, al di
fuori delle ipotesi di esercitazione con veicolo di un'autoscuola; Ritenuto,
quindi, di procedere alla disciplina delle esercitazioni in autostrada, su
strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna, tanto ai fini
dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, quanto ai fini del decreto
ministeriale 11 novembre 2011, n. 213; Visto il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la
disciplina dell'attivita' delle autoscuole»; Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state
delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; Considerato che dal combinato disposto degli
articoli 333, comma 1, 335, comma 13, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed art. 6, commi 3 e 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, deriva che le esercitazioni svolte
da autoscuole o centri di istruzione automobilistica devono essere svolte su
veicoli dei quali gli stessi devono disporre a titolo di proprieta' o leasing,
muniti di doppi comandi; che, con riferimento ai soli veicoli multiadattati, e'
prevista la possibilita' che gli stessi, sempreche' muniti di doppi
comandi, possano essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro
di istruzione automobilistica da parte di un terzo proprietario che ne autorizzi
l'uso e che, infine, solo per l'esame di guida, i veicoli allestiti in modo
particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, possono essere
esonerati dall'obbligo dei doppi comandi; Ritenuto che la molteplicita'
degli adattamenti che possono essere prescritti su di un veicolo, in ragione
delle varie minorazioni o mutilazioni del conducente che intenda conseguire una
patente di categoria B speciale, possono comportare l'impossibilita'
per quest'ultimo di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 122, comma 5-bis,
del codice della strada, per non essere il veicolo in disponibilita' presso
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, ancorche' multiadattato,
congruo con le prescrizioni specifiche di allestimento richieste; Ritenuto,
quindi, di dover procedere, con successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, a disciplinare le esercitazioni di guida
obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,
all'esito delle necessarie modifiche agli articoli 334 e 335 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e del decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, giusta, peraltro, il disposto dell'art.
123, rispettivamente commi 13 e 10, del codice della strada, per gli aspiranti
al conseguimento di patente di categoria B speciale;
Decreta:
Art. 1 Esercitazioni di guida obbligatorie per il
conseguimento della patente di categoria B
1. Ai sensi
dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al
conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno
sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con
istruttore abilitato ed autorizzato, in conformita' a quanto previsto
dall'allegato 1 del presente decreto. 2. Le lezioni sono individuali.
Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere. 3.
Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso
didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme
all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto
dai seguenti commi. 4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in
doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a
ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato
dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo
restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato dall'autoscuola per almeno 5
anni. 5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al
comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce
quella dell'allievo. 6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1,
l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello
di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di
guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e
copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida. 7. Le
esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato
di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di
conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la
predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla
data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta,
di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente
rilasciata. 8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del
prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere
sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la
tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da
istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme
alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Per quanto non diversamente
disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
Art. 2 Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida
in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice
della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che
circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto divieto di
impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della
carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di rispettare i limiti di velocita' di
cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione
dell'art. 176, comma 21, del codice della strada. 2. Fermo restando
quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida
accompagnata di cui allo stesso decreto. 3. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o
su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione
notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un
titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non puo'
prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore
in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9,
del codice della strada.
Art. 3 Disposizioni di attuazione
1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle domande per il conseguimento
della patente di guida di categoria B, presentate a decorrere dal 2 maggio
2012. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui
all'art. 122, comma 5-bis, per gli aspiranti al conseguimento di patenti di
guida di categoria B speciale.
Art. 4 Disposizioni di carattere finanziario
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente
decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 20 aprile 2012
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