Data: 09/05/2012 12:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012, si � pronunciata in merito alla questione se, qualora la lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo cos� la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerd� ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festivit� infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale. Nel caso di specie una lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato, e, pi� precisamente, dal luned� al gioved� con rientro al lavoro il venerd� ovvero in altro giorno precedente una festivit�; il datore di lavoro aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerd� o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festivit� infrasettimanali successive al giorno lavorativo con la conseguenza - ad avviso della lavoratrice - che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana. La Suprema Corte sul punto ha affermato che �il diritto al congedo parentale pu� essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poich�, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, � evidente che esso non pu� riferirsi a giornate in cui tale prestazione non � comunque dovuta (tranne l'ipotesi (�) in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).�. I giudici di legittimit� hanno inoltre precisato che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorch� la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Nella fattispecie l'interruzione del congedo parentale si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerd�) e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal luned� successivo; appare evidente che il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita.
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