Data: 23/05/2012 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 6335/2012, hanno stabilito che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilit� non nella qualit� di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili. Questo quanto affermato dal massimo consesso di Piazza Cavour, in poco pi� di una pagina di motivazioni, in relazione ad una controversia per danni da fermo cantiere. In particolare, un Comune aveva conferito l'incarico ad architetto per la realizzazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un impianto sportivo e la direzione dei lavori per le attivit� di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, vi era stata l'aggiudicazione dei lavori. Nel corso dell'esecuzione il direttore dei lavori aveva disposto per quattro volte la sospensione dei lavori per ragioni tecniche. Il comune committente, giudicando insufficienti le spiegazioni offerte dall'incaricata della progettazione e della direzione dei lavori, e ritenendola responsabile dei problemi insorti, dopo aver formalizzato i suoi addebiti in un esposto presentato alla Corte di Conti, aveva instaurato un giudizio di responsabilit� per danni davanti al Tribunale, per la condotta negligente, imprudente e imperita nell'espletamento dell'incarico di progettista. Costituendosi, il professionista eccepiva, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile. Pertanto, il Comune proponeva regolamento preventivo di giurisdizione. Investiti della questione, gli Ermellini, non discostandosi dalla giurisprudenza precedente (Cass. 3165/2011), hanno ribadito la giurisdizione del giudice ordinario.
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