Data: 24/05/2012 11:00:00 - Autore: L.S.
�La mancata emissione degli scontrini fiscali (anche in assenza di uno specifico obbligo legislativo in tal senso), che si traduce nella mancata registrazione dei corrispondenti incassi - pur potendo, gi� di per s� integrare un comportamento di pericolo prodromico ad eventuali possibili appropriazioni indebite, da parte del cassiere - pu� costituire un comportamento idoneo a giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare ovvero un comportamento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ove, come nella specie, sia accertato e non contestato che oltre all'omessa scontrinazione vi siano stati degli ammanchi in cassa (la cui restituzione sia posta dal giudice a carico del lavoratore), a prescindere dalla relativa entit�.�. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 7965 del 18 maggio 2012, ha accolto alcuni motivi � cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello in relazione alle censure accolte - del ricorso proposto da una societ� avverso la sentenza con cui i giudici di merito annullavano il licenziamento intimato ad un lavoratore perch� ingiustificato. La Suprema Corte ha sottolineato che nel caso in esame la Corte territoriale, nel considerare insussistente la giusta causa del licenziamento, ha omesso di prendere in considerazione gli orientamenti consolidati e condivisi della Corte di Cassazione, secondo cui l'attribuzione delle mansioni di cassiere � indice di un particolare livello di fiducia, da parte del datore di lavoro, cui deve corrispondere una particolare diligenza nello svolgimento dei corrispondenti compiti. In particolare i Giudici di legittimit� - precisando che l'operazione valutativa compiuta dal giudice del merito nell'applicare le clausole generali come quelle previste nell'art. 2119, o nell'art. 2106 cod. civ., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimit�, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poich� l'operativit� in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca - affermano che la Corte territoriale ha erroneamente escluso, con motivazione lacunosa e contraddittoria e in contrasto con i principi di diritto consolidati, che il comportamento tenuto dal lavoratore valutato nel suo complesso e in considerazione delle particolari mansioni svolte, sia stato idoneo a ledere il vincolo fiduciario che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro, facendo venir meno la possibilit� di ipotizzare un comportamento improntato a regole di correttezza nel prosieguo del rapporto.
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