Data: 11/06/2012 09:30:00 - Autore: Vittoria Conte
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. 9 gennaio 2012, n. 28 - Nel nostro ordinamento giuridico le fattispecie inerenti il cambiamento di sesso per i casi di transessualismo sono regolate dalla Legge n. 164/1982, la quale contiene "norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso". Il legislatore si è incaricato di risolvere il problema dell'adeguamento dei dati personali (nome e genere) di una persona alla luce della decisione di questi di procedere al cambiamento chirurgico del sesso per meglio soddisfare la propria identità personale e sessuale. La norma si propone, quindi, di eliminare ogni riferimento passato al nome e al sesso del soggetto dopo che questi si sia sottoposto al trattamento chirurgico al fine di consentirne una migliore integrazione sociale e lavorativa. Alla luce della L. 164/82 il Tribunale autorizza un soggetto affetto da un disturbo di identità di genere all'adeguamento dei caratteri sessuali. In un secondo momento, accertato il cambiamento di sesso, il medesimo Tribunale ordina la rettificazione dei dati personali presso lo stato civile. Nella sentenza n. 28/2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere fa il punto sulle questioni più importanti relative all'interpretazione della norma definendo meglio le priorità dell'intervento del giudice, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale europea. Innanzitutto chiarisce la necessità che il legislatore intervenga per rendere effettivo l'adeguamento dei dati personali anche con riferimento ad altri documenti come titoli accademici, certificazioni, curricula scolastici, etc. che spesso non vengono aggiornati con grave pregiudizio per la privacy. Inoltre la sentenza precisa che è altrettanto necessario ridurre i tempi del doppio procedimento giudiziario previsto per rendere possibile l'adeguamento dei caratteri sessuali, riducendolo ad uno solo con conseguente risparmio di risorse e tempi. Infine, sempre nell'ottica di ottimizzare tempi e risorse, il Tribunale può evitare di disporre la CTU quando, come nel caso di specie, il soggetto si rivolge alle strutture sanitarie pubbliche ed ottiene da queste una diagnosi di disturbo di identità di genere.

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