|
Data: 09/06/2012 11:00:00 - Autore: Vittoria Conte Vittoria Conte - La separazione legale dei coniugi è possibile (in molti tribunali italiani, ma non in tutti) anche senza l'assistenza di un avvocato. Tale facoltà viene accordata solo nel caso in cui non ci siano disaccordi tra le parti e quindi solo in caso dei separazione consensuale e non invece nelle ipotesi di separazione giudiziale. È fondamentale dunque che i coniugi siano d'accordo sulla volontà di dar luogo alla sospensione degli effetti civili del loro matrimonio e che, sempre di comune accordo, siano in grado di regolare i rapporti patrimoniali ed economici. Parimenti importante è che regolino l'eventuale affidamento e mantenimento della prole in modo adeguato ossia nell'esclusivo interesse di questa: si rischierebbe altrimenti di vedersi rifiutare il decreto di omologazione (art. 158, comma 2, c.c.).
Indice della guida sulla separazione dei coniugi:
» La separazione senza avvocato » Se il marito vende la casa assegnata alla ex moglie Nel caso in cui le parti non abbiano la possibilità di raggiungere un accordo l'unica strada sarà quella della separazione giudiziale per la quale è, però, sempre necessaria l'assistenza, per ciascun coniuge, di un difensore. Chi vuole procedere a una separazione consensuale senza l'assistenza di un avvocato deve sapere che è necessario presentare un ricorso sottoscritto da entrambi e tale ricorso deve avere la forma e i requisiti richiesti artt. 706 e ss. c.p.c. (il ricorso può essere redatto sulla falsariga di questa formula di ricorso per la separazione consensuale. E' opportuno in ogni caso (dato che non tutti i Tribunali consentono alle parti di separarsi senza avvocato) verificare presso la cancelleria del giudice a cui sembra presentare ricorso, se tale possibilità viene riconosciuta. Ecco in breve cosa è opportuno sapere: Competenza. È competente il Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune. Il ricorso. L'atto con cui i coniugi si rivolgono al giudice al giudice per chiedere che sia dichiarata la separazione consensuale e che sia successivamente omologata la separazione è il ricorso di cui all'art. 706 del codice di procedura civile. I documenti da allegare alla richiesta e il deposito. Alla domanda di separazione i coniugi devono allegare, una serie di documenti in carta semplice che hanno una validità di 6 mesi dal giorno in cui sono emessi:
Il ricorso, completo di tutti i documenti necessari, deve essere depositato presso la cancelleria civile del Tribunale competente insieme a una nota di iscrizione a ruolo. Il cancelliere annota l'avvenuto deposito e il fascicolo con il ricorso e documenti viene consegnato al presidente del tribunale che fissa con un provvedimento in calce al ricorso la data in cui le parti dovranno comparire dinanzi a sé. I tempi. Il Presidente del Tribunale fissa subito l'udienza di comparizione dei coniugi (generalmente lo fa entro il termine ordinatorio di cinque giorni dal deposito del ricorso). L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 90 giorni la data del deposito del ricorso. Udienza Quando le parti compaiono dinanzi al presidente del tribunale, questi tenta di conciliare le parti, ma se tale tentativo non riesce viene redatto il processo verbale di separazione. L'accordo intercorso tra i coniugi deve a questo punto essere preso in esame dal tribunale che, in camera di consiglio, valuterà se sussistono le condizioni di legge con particolare riguardo al rispetto dei diritti dei figli. Se questa valutazione risulta favorevole allora il tribunale pronuncerà il decreto di omologazione. I costi. L'assenza del patrocinio di un difensore rende piuttosto economico l'espletamento dell'intera procedura. È richiesto solo il versamento del contributo unificato (pari attualmente a 37,00€) e una marca da bollo di 8€. Eventuale riconciliazione. A norma dell'art. 157 c.c. i coniugi separati possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del giudice, mediante espressa dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove e' stato celebrato il matrimonio, o di residenza, se il matrimonio è stato ivi trascritto. Riferimenti normativi: Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e ss. c.p.c. |
|