Data: 14/06/2012 11:00:00 - Autore: N.R.
Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra la firma apposta su un assegno e quella dello specimen depositato presso la banca, l'istituto di credito non pu� rifiutare il pagamento limitandosi a dichiarare che l'assegno � stato denunciato come rubato dal correntista. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.8787/2012) spiegando che l'istituto di credito ha l'obbligo di precisare al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il correntista � persona diversa da quella il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno.
Diversamente la banca dovr� risarcire il danno al proprio cliente per l'ingiusta pubblicazione del suo nome sul bollettino protesti. Un simile comportamento, spiega la Corte, comporta anche l'ulteriore conseguenza di rendere note a chiunque le generalit� del cliente titolare del conto.

Secondo la Cassazione non � sufficiente a tutelare il correntista dal discredito sociale ed economico che pu� subire la collocazione in un'apposita categoria.

Ne discende che la banca dovr� rispondere di tutti danni che derivano dalla pubblicazione.

Ma non basta: secondo la Suprema Corte � corresponsabile del protesto illegittimo anche il pubblico ufficiale incaricato del protesto che ha omesso di controllare la corrispondenza tra la firma e il nome del titolare del conto.

Nell'adempimento dei suoi obblighi, spiega la Corte, il pubblico ufficiale incaricato del protesto deve dirigere la compilazione dell'atto con perizia e diligenza professionale per evitare danni a soggetti estranei all'emissione dell'assegno.

Banca e il notaio sono quindi responsabili in solido per l'erronea elevazione del protesto.
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