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Data: 15/06/2012 10:30:00 - Autore: L.S. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9644 del 13 giugno 2012, ha ribadito che “in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.”. Nella fattispecie la Corte di appello aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per due giorni - inflitta ad un lavoratore per non essere stato trovato sul posto di lavoro in occasione di un controllo –, per violazione dell'obbligo di affissione del codice disciplinare condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del datore di lavoro, ha precisato, come da consolidata giurisprudenza, che “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970.”. Nel caso di specie – affermano i giudici di legittimità - “non può esservi dubbio che la riscontrata assenza ingiustificata del dipendente nel luogo di lavoro nel corso di un normale controllo datoriale concretizzava la violazione di alcuni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quelli di rendere regolarmente la prestazione lavorativa, per cui non si imponeva, ai fini della validità della sanzione irrogata la garanzia della pubblicità del codice disciplinare. Tanto più ciò vale quando non si tratti di licenziamento ma di una sanzione disciplinare conservativa.”. |
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