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Data: 15/06/2012 11:00:00 - Autore: Luisa Foti Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di Professioni liberali, hanno chiarito che, nel caso di giudizio negativo espresso dalla commissione in seguito all'esame da Avvocato, la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma le è richiesto di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni). Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tar Calabria accoglieva il ricorso proposto da una dottoressa avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2009. La decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, il quale riteneva che, nella specie, era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di ‘errori grammaticali'), sia l'assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario oggetto d'esame (pur evidenziate dalla commissione stessa con l'espressione ‘forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario'); che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l'eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento nel merito (ossia senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell'amministrazione). Su ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, il massimo consesso di Piazza Cavour, rigettando il ricorso del Ministero (il quale aveva sostenuto che, nel merito, sarebbe verificato l'eccesso di potere giurisidizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell'amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull'idoneità dell'eleborato (…) rimane pur sempre esclusa, secondo il ricorrente che cita la giurispreudneza delle S.U., per il giudice amministrativo la possibilità dell'intervento demolitorio sulle valutazioni “attendibili” anorchè “opinabili”, in conformità al ruolo debole del sindacato in materia del G.A.) ha spiegato che “il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione”. |
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