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Data: 16/06/2012 11:00:00 - Autore: L.S. Con Interpello n. 16 del 14 giugno 2012, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla nuova disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011. Nello specifico si chiede se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l'iscrizione all'Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere; se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011, nel caso in cui l'apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall'art. 35 D.L.vo n. 198/2006 e dell'art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall'ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)”. Il Dicastero, in merito alla prima questione, evidenziando che l'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011, rispetto alla disciplina previgente, contiene una importante affermazione con riguardo al ruolo fondamentale che riveste la contrattazione collettiva nella disciplina dell'istituto, ruolo che però deve essere necessariamente declinato in riferimento ai principi contenuti nello stesso art. 2 funzionali ad introdurre una disciplina uniforme per tutte le tipologie di apprendistato rispetto alle quali, peraltro, sussistono ambiti regolatori costituzionalmente diversificati tra Stato e Regioni, precisa che non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato – afferma il Ministero - non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all'Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Indipendentemente dall'obbligo giuridico, “va però evidenziato che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell'Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI.”. In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi indicate, osserva che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato per i quali valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. “Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011. In tal caso, il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 c.c. – richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati.". |
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