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Data: 17/06/2012 11:00:00 - Autore: Luisa Foti Con sentenza 7635, depositata il 16 maggio 2012, la terza sezione civile della Cassazione ha precisato che deve escludersi che possa avere natura contrattuale la scrittura privata sottoscritta fra le parti laddove vari elementi, tra cui le dichiarazioni dei testimoni e la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione, convincono il giudice del merito che dette parti abbiano voluto dar luogo a un atto di natura preparatoria cui avrebbe dovuto far seguito il contratto. Come si legge in sentenza una società citava in giudizio per il risarcimento danni due clienti, sostenendo di avere da loro ricevuto un incarico di consulenza per la realizzazione di una clinica linfologia, incarico dal quale i convenuti avevano deciso di recedere (manifestando di non avere più interesse alla realizzazione del progetto), senza pagare né l'acconto, né il corrispettivo pattuiti. Il tribunale di Genova respingeva la domanda, ritenendo che tra le parti era stato concluso un contratto (…) per la gestione tecnico operativa del progetto (con obbligazione di risultato a carico della società incaricata) rispetto al quale la società s'era resa inadempiente, così giustificando il recesso della controparte. La Corte d'appello di Genova confermava la prima sentenza, pur attraverso una diversa motivazione, secondo cui la menzionata scrittura, aveva costituito una mera puntazione di natura preparatoria rispetto al contratto definitivo mai stipulato. Proponeva ricorso per cassazione la società, sostenendo la violazione degli artt. 1325 e 1362 c.c., nonché per travisamento dei fatti in merito alla dichiarata natura di puntazione della scrittura privata. La ricorrente sosteneva che l'atto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, costituisse un contratto definitivo e, il giudice di merito, lo avrebbe ignorato non cogliendo le differenze. Il motivo è inammissibile, - ha dichiarato la Corte - “esso, di fatto, si risolve nella mera contrapposizione di una diversa e favorevole interpretazione dell'atto in discussione, senza neppure considerare e censurare specificamente le dettagliata argomentazioni esposte in sentenza per affermare che a quell'atto stesso non può attribuirsi dignità di un contratto compiuto. Preso atto, infatti, degli approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza in materia, la sentenza supera l'elemento letterale contenuto nell'intestazione dell'atto (…) per tenere piuttosto conto della comune intenzione delle parti desumibile anche dal loro comportamento successivo. A tal proposito menziona una serie di elementi (…) nonché le dichiarazioni dei testimoni (…) che portano il giudice a ritenere che quella in questione non ha costituito altro che una mera puntazione alla quale, nell'intenzione delle parti, avrebbe dovuto far seguito il contratto”. |
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