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Data: 19/06/2012 11:30:00 - Autore: N.R.![]() Il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava "non doversi procedere" perché il fatto non sussiste in ordine al reato di omicidio colposo. Il caso finiva poi in Cassazione dove il Procuratore Generale e il difensore le parti civili sostenevano che il giudicante avrebbe commesso un errore assimilando al "malessere fisiologico" che giustifica la sosta sulla corsia d'emergenza, una semplice condizione di stanchezza, dato che nel secondo caso il conducente avrebbe potuto fermarsi in un luogo più idoneo. La Cassazione ha respinto il ricorso spiegando che il GUP ha correttamente "inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all'evidenza, in quella situazione che precede il pericoloso c.d. “colpo di sonno”) nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della strada, di interrompere la guida". E non basta il collegio ha fatto anche notare che nel caso di specie manca completamente la cosiddetta "concretizzazione del rischio" in relazione alle finalità specifiche della corsia d'emergenza dato che questa non ha funzione di garantire l'incolumità di quanti possono sbandare ed invaderla, ma solo di consentire l'accesso ai mezzi di polizia o di soccorso per raggiungere, senza intralci, i luoghi dove debbono recarsi qualora vi sia un'emergenza. |
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