Data: 29/06/2012 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
In tema di responsabilità civile e in particolare di colpa professionale, con sentenza n. 6277/2012, la Corte ha sancito che se il secondo avvocato incaricato dalla parte non ripropone l'azione risarcitoria, la negligenza del primo avvocato è priva di efficacia causale nella produzione del danno.
Il chiarimento arriva dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione secondo cui viene meno il nesso di causalità tra la negligenza del primo difensore (che non ha messo in mora ex articolo 22 della legge 990/69 i responsabili del sinistro stradale) e il danno, laddove il secondo, trovandosi di fronte all'alternativa di interporre appello avverso la sentenza che dichiarava improponibile la domanda proposta dagli eredi del de cuius e riproporre l'azione risarcitoria, ancora possibile perché non prescritta, omette quest'ultima scelta, l'unica adeguata e professionalmente dovuta per ottenere la condanna di un secondo soggetto responsabile, il proprietario del mezzo, dopo l'insolvenza del conducente che si è reso irreperibile e il fallimento della compagnia assicurativa, dovendosi ritenere tale condotta in grado di interrompere, ai fini della responsabilità professionale del primo difensore, il nesso causale con la negligenza che pure egli ha dimostrato.


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