Data: 01/07/2012 10:40:00 - Autore: N.R.
E' sempre più difficile ottenere tutela contro il disturbo arrecato da vicini rumorosi. Secondo la cassazione, infatti, se il nostro dirimpettaio è particolarmente rumoroso, non sarà passibile di condanna penale ai sensi dell'art. 659 del codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) se rumori non si propagano anche fuori dallo stabile. La norma, prevede che "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone [...] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Per la suprema Corte però, finché i rumori restano all'interno delle mura condominiali, non si concretizza la fattispecie prevista da tale norma. La decisione è della prima sezione penale della corte (sentenza n. 25225/2012) e riguarda il caso di tre condomini che in primo grado erano stati condannati per la loro cattiva abitudine di urlare per le scale, sbattere con violenza le porte, e fare rumore sbattendo tavoli e sedie sul pavimento. I condomini rumorosi hanno impugnato la condanna e, diinanzi alla suprema Corte, hanno obiettato che i rumori, essendo rimasti all'interno delle mura condominiali, non avevano turbato la quiete pubblica intesa come collettività indistinta. Una tesi che ha fatto breccia nei giudici della Corte che hanno così annullato la sentenza evidenziando che gli unici danneggiati dai rumori molesti sono stati cinque condomini che occupavano la palazzina e che tali rumori non si sono propagati all'esterno. A questo punto ai condomini non resta altra strada che procedere in sede civile considerato che, vale la pena ricordarlo, l'art. 844 del codice civile, offre una tutela più incisiva dato che è possibile impedire i rumori che superano la soglia della cosiddetta "normale tollerabilità" a prescindere dal fatto che essi si propaghino o no anche all'esterno . In sede penale, invece, la violazione dell'art. 659 c.p. si configura solo se il disturbo riguarda un numero indeterminato di persone. Secondo la Corte, infatti, tale norma ha la finalità "di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti alle persone all'occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone".
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