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Data: 04/07/2012 10:00:00 - Autore: L.S. “In caso di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato, si configura un indiscutibile trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglianza antinfortunistica”. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 25535 del 28 giugno 2012, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società avverso la sentenza con cui la corte d'Appello ne affermava la penale responsabilità in ordine al delitto previsto dall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per aver cagionato, per colpa generica e per colpa specifica in veste di legale rappresentante e quindi di datore di lavoro, la morte di un operaio durante l'operazione di smontaggio di una gru. La Suprema Corte precisa che “la Corte distrettuale è effettivamente incorsa nei vizi di omessa motivazione, lamentati dal ricorrente, in punto all'esistenza di una valida delega di funzioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, appositamente conferita dall'imputato ad altri professionisti, ragionevolmente giustificabile in ragione anche delle rilevanti dimensioni e della complessa articolazione gestionale.” Nella sentenza impugnata - spiegano i giudici di legittimità – “con assunti apodittici e con argomentazioni meramente apparenti - non idonei a soddisfare l'obbligo della motivazione - si accenna unicamente al fatto che "la sentenza di primo grado chiariva già ampiamente che non risultava la sussistenza di una valida e penalmente efficace delega di funzioni in materia di sicurezza". La parte motivata della sentenza del Tribunale, richiamata per relationem, in termini conformi ed egualmente apodittici, si limita unicamente ed enunciare come, "nonostante le rilevanti dimensioni della società, non risulti provata una valida e penalmente efficacia delega di funzioni in materia di sicurezza".” In sostanza - si legge nella sentenza - la Corte d'appello ha del tutto ignorato l'esame di uno specifico motivo di gravame con il quale la difesa dell'imputato aveva sottolineato l'avvenuta acquisizione della prova sul punto per effetto della deposizione resa dall'amministratore responsabile della ditta specializzata in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro e della relativa documentazione scritta conforme al disposto dell'art. 8 d.l.vo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. Provvederà quindi il Giudice del rinvio, riesaminando i relativi motivi d'appello e le risultanze istruttorie sul punto, alla verifica della ricorrenza o meno di una valida delega dalla quale logicamente discende l'individuazione e l'estensione della posizione di garanzia. |
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