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Data: 05/07/2012 10:00:00 - Autore: L.S. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 12187 del 3 luglio 2012, risponde alle richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24. comma 4. lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, a seguito dell'introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 3, D.Lgs, n. 24/2012, nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica prevista dalla norma. Il Dicastero, precisando che la normativa sancisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare "il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati" alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, evidenzia che il suddetto obbligo deve essere adempiuto "ogni dodici mesi", anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce o conferisce mandato e, in caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 (art. 3. D.Lgs. n. 24/2012 - art. 18. comma 3, D Lgs. n. 276/2003). In ordine alla periodicità e ai contenuti della comunicazione – si legge nella nota - la disposizione sanzionatoria introdotta dall'art. 3, D.Lgs. n. 24/2012, trova applicazione, nella fase transitoria relativa all'anno 2012, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e il 31 dicembre 2012; per gli anni successivi, occorre, invece, tenere presente il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre. Alla luce delle modifiche normative ed in considerazione della circostanza che l'oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare – conclude il Ministero – “appare opportuno fissare il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013 al fine di consentire ai soggetti obbligati di adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni. Gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica, come richiesta dalla norma ex art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003 entro il 31 gennaio 2013, incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria.”. |
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