|
Data: 07/07/2012 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
- Dallo Studio di consulenza scolastica Manzoni/Scognamiglio -
Una questione spesso sottoposta al vaglio del nostro studio di consulenza è quella riguardante il riconoscimento del servizio pre ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, prestato dal personale docente nella scuola primaria non statale.
Occorre premettere che, ai sensi del D.L. n. 370 del 19.6.970, per i docenti della scuola elementare, sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. Ne consegue che non vi è alcun dubbio in merito ai servizi pre-ruolo prestati nelle ex scuole parificate elementari sino all'entrata in vigore della legge n. 62 del 10 marzo 2000 che ha riordinato le scuole non statali, istituendo le scuole paritarie.
L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è
stato abrogato dalla legge n.62/2000. Infatti il riconoscimento della parità non
ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno
mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento
o meno della parità. La parifica è collegata alla stipula di una convenzione
tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura
come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate
negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3
febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5
dicembre 2005, ha previsto quanto segue: ‘le convenzioni di parifica attualmente
in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla
data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del
T.U. n.297/1994'. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è
stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso
dell'anno scolastico 2007/08. Tanto premesso, a nostro
avviso, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che,
anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole
stesse, trovano applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento
dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del
servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31.8.2008. A
conforto di quanto da noi sostenuto è possibile far riferimento alla nota del
Ministero dell'istruzione n. 15830 del 20.10.2009, alla nota del Mef del 4
agosto 2010, ed allo stesso CCNI sulla mobilità del personale docente di ruolo
che, nella tabella di valutazione dei servizi, nella parte in cui indica la
valutazione del servizio pre-ruolo degli insegnanti titolari nella scuola
primaria specifica: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è
valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle
scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate
congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle
scuole paritarie dell'infanzia comunali”.
Studio legale e
di consulenza scolastica Manzoni/Scognamiglio Via R. Falvo 20 80127
Napoli Tel.3385627097 – 0815608470 - 3392749936 E mail: avv_robsco@hotmail.it E mail: Raffaele.manzoni@libero.it
Sito Internet: WWW.raffaelemanzoni.jimdo.com
|
|