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Data: 10/07/2012 10:30:00 - Autore: Prof. Mauro Di Fresco
LEZIONI DI DIRITTO SANITARIO - E' viziata l'impugnazione della sanzione disciplinare mediante il tentativo di conciliazione presentato secondo la procedura ex art. 66, D.Lgs. n. 165/2001; ora si procede ai sensi dell'art. 411 C.P.C..b - Prof. Dott. Mauro Di Fresco -
L'art. 69, comma 1 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. Riforma Brunetta) ha cancellato tutti i dieci commi dell'art. 55 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che regolavano la procedura disciplinare degli infermieri pubblici dipendenti. Lo stesso art. 69 ha riscritto l'art. 55 del D.Lgs. n. 165 ma ha aggiunto anche gli artt. 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies, 55-septies, 55-octies e 55-novies.
Del resto anche l'art. 72, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 150 ha abrogato totalmente l'art. 56 del D.Lgs. n. 165.
Sulle succitate modifiche si potrebbe scrivere un libro, ma in questa trattazione interessa sapere quali effetti hanno prodotto sulla procedura conciliativa delle impugnazioni disciplinari e quale nuovo termine di impugnazione è stato imposto in luogo dell'art. 7, commi 6 e 7 della legge 20.05.70 n. 300 che ora non è più applicabile per effetto dell'abrogazione dell'art. 56 D.Lgs. n. 165 che la prevedeva.
Il nuovo tentativo di conciliazione
Soppresso l'art. 56 del D.Lgs. n. 165 che permetteva di impugnare le sanzioni disciplinari, ora, tra l'abrogazione di questo e l'inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, si applica nell'ordinamento giuridico pubblicistico la legge 04.11.2010 n. 183 che ha novellato gli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile (C.P.C.) applicabili in origine ai soli rapporti privatistici.
L'abrogazione della lex specialis (cioè il D.Lgs. n. 165/2001) ha aperto la strada dell'ambito pubblico agli artt. 410 e 411 C.P.C. (gli infermieri che hanno seguito i miei corsi sanno bene che la lex specialis prevale sulla lex generalis) così la legge n. 183 si è palesata come regola suprema per tutti i rapporti di lavoro, senza distinzioni di sorta tra pubblico e privato.
In definitiva in presenza di una legge generale e una legge speciale che
trattano la stessa materia, quest'ultima prevale sulla prima. Abrogata però la
lex specialis, la lex generalis (in assenza di specifici divieti di altra lex
specialis) rivive e inizia a regolare anche la particolare materia che prima era
riservata alla legge speciale. Parimenti nel diritto sanitario
infermieristico la legge speciale regola taluni istituti giuridici di interesse
pubblico (come appunto il D.Lgs. n. 165/2001) mentre la legge generale regola il
resto della materia cioè i rapporti giuridici degli infermieri non dipendenti
pubblici. Premesso ciò è evidente che ora il tentativo di conciliazione deve
essere confezionato non più sulla base normativa rappresentata dal D.Lgs. n. 165
ma dagli artt. 410 e 411 del C.P.C.. Del resto anche la procura sottoscritta
dal lavoratore a favore del rappresentante scelto per la difesa in seno alla
Commissione istituita presso l'UPLMO non potrà più essere resa ai sensi
dell'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto l'art. 31, co. 9 della legge n.
183/2010 l'ha abrogato. La procura per la nomina del rappresentante del
lavoratore continuerà ad essere conferita con gli stessi criteri di esaustività
e completezza esistenti ante riforma.
Termine per impugnare la sanzione disciplinare L'art. 56
del D.Lgs. n. 165/2001 permetteva l'applicazione dell'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori per cui la sanzione doveva essere impugnata, a pena di
inammissibilità, entro 20 giorni dalla sua conoscenza. Ora l'abrogazione
operata sull'art. 56 non permette più tale applicazione. Nulla prevedono in
sostituzione tutte le norme qui esaminate per cui in assenza di specifiche
discipline si deve necessariamente applicare la prescrizione prevista dal Codice
Civile; il problema è capire se deve essere ritenuta valida la prescrizione
breve o quella ordinaria. Quella ordinaria è decennale e si applica per la
violazione degli istituti contrattuali. Sancita dall'art. 2946 C.C. è
applicabile ogni qualvolta si debba impugnare la violazione di una norma su base
contrattuale ex art. 1218 C.C.. La prescrizione breve è, invece, quinquennale
(art. 2947 C.C.) e si applica per ogni comportamento che sia ritenuto ingiusto
cioè secondo quanto prevede l'art. 2043 C.C. (rapporto aquiliano o
extracontrattuale). Per quello che qui interessa la procedura disciplinare è
regolata ancora dal contratto e ogni sua violazione incide sulle norme che ne
segnano il contenuto sia in senso formale che sostanziale. Pare, quindi, che
si possa applicare la prescrizione decennale nelle impugnazioni disciplinari
perché il datore di lavoro (si ricordi che la commissione di disciplina è un
organo del datore di lavoro e non giudice superpartes) è obbligato a rispettare
le norme contrattuali che regolano tutto il procedimento disciplinare oltre i
principi giuridici che limitano il suo potere come gli artt. 1175 e 1375 C.C.
che introducono i canoni ermeneutici della correttezza e della buona fede nel
rapporto lavorativo. Quando la procedura disciplinare pubblicistica sarà
disciplinata dagli atti normativi del governo (come auspicato dalla legge n.
183/2010), allora la prescrizione applicabile sarà quella breve perché fondata
su rapporti legali e non convenzionali. Vi è però da valutare gli effetti di
un'impugnazione rispettosa del termine prescrizionale e quindi formalmente
legittima ma, sul piano pratico, sostanzialmente inutile se azionata oltre due
anni dall'irrogazione. Difatti dopo due anni dall'irrogazione,
l'amministrazione non può tenere conto della sanzione per nessun
effetto. Questo limite dell'uso di una sanzione irrogata comporta un palese
disinteresse ad impugnare la sanzione dopo due anni dalla sua irrogazione cioè
dopo che la stessa abbia perso qualsiasi valore giuridico. Una eventuale
azione impugnativa si potrebbe concludere con una sentenza di cessazione della
materia del contendere o di carenza di interesse, pronunce estesamente praticate
dalla giurisprudenza in casi simili (V. sentenza T.A.R. Lazio n. 8442 del
12.05.2008 Di Fresco contro Comune di Roma). In conclusione penso che sia
produttivo impugnare una sanzione dinanzi al tribunale o all'ULPMO con il
tentativo di conciliazione, tenendo anche conto dei tempi processuali ordinari,
almeno entro un anno dall'irrogazione della sanzione, altrimenti si
vanificherebbe l'interesse giuridico a vederla annullare per carenza di
interesse o assenza di un interesse concreto ed attuale. In definitiva in
presenza di una legge generale e una legge speciale che trattano la stessa
materia, quest'ultima prevale sulla prima. Abrogata però la lex specialis, la
lex generalis (in assenza di specifici divieti di altra lex specialis) rivive e
inizia a regolare anche la particolare materia che prima era riservata alla
legge speciale. Parimenti nel diritto sanitario infermieristico la legge
speciale regola taluni istituti giuridici di interesse pubblico (come appunto il
D.Lgs. n. 165/2001) mentre la legge generale regola il resto della materia cioè
i rapporti giuridici degli infermieri non dipendenti pubblici. Premesso ciò è
evidente che ora il tentativo di conciliazione deve essere confezionato non più
sulla base normativa rappresentata dal D.Lgs. n. 165 ma dagli artt. 410 e 411
del C.P.C.. Del resto anche la procura sottoscritta dal lavoratore a favore
del rappresentante scelto per la difesa in seno alla Commissione istituita
presso l'UPLMO non potrà più essere resa ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n.
165/2001 in quanto l'art. 31, co. 9 della legge n. 183/2010 l'ha abrogato. La
procura per la nomina del rappresentante del lavoratore continuerà ad essere
conferita con gli stessi criteri di esaustività e completezza esistenti ante
riforma.
Roma 10 luglio 2012 Prof. Dott. Mauro Di Fresco
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