Data: 19/07/2012 11:00:00 - Autore: L.S.
"La configurabilit� della circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, n. 1, c.p. ricorre quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno cos� lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravit� del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, pi� che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. ". Ribadendo tale principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimit�, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28111/2012, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero, annullando la sentenza che lo condannava a 2 anni e sei mesi dopo la derubricazione del tentato omicidio in maltrattamenti in famiglia. La Suprema Corte, precisando che � sempre necessario che il giudizio sulla futilit� del motivo non sia riferito ad un comportamento medio ma sia ricondotto agli elementi concreti del caso, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si � verificato, nonch� dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condaotta criminosa, afferma che la Corte d'Appello non si � attenuta a tale rigoroso quadro di prinicipii. Infatti la Corte territoriale ha, da un lato, correttamente escluso che il motivo della gelosia possa integrare la contestata aggravante, dall'altro lato, ha affermato che i futili motivi "sfumano in una confusa reattivit�" imputandola, contraddittoriamente, alla stessa gelosia, omettendo cos� di identificare in concreto la natura e la portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale univoco indice di un istinto criminale pi� spiccato e di un pi� elevato grado di pericolosit� dell'agente. La sussistenza dell'aggravante - concludono i giudici di legittimit� - cos� come configurata deve essere esclusa.
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