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Data: 25/07/2012 12:00:00 - Autore: Barbara LG Sordi![]() I due infatti hanno mancato l'Assemblea, quella per eccellenza, quella in cui si approvano consuntivi e bilanci e previsioni di spese per l'anno a venire. Nella suddetta Assemblea tutto è (stranamente) filato liscio e si è approvato TUTTO all'unanimità, non garbando però i due signori. Che hanno voluto impugnare l'accaduto, contestando la regolarità delle ripartizioni millesimali, che a detta loro differivano dalle originali depositate dal costruttore e che erano state modificate, non all'unanimità in un'assemblea nel lontano 1967. Avevano così deciso di portare il Condominio davanti alla Corte d'appello di Napoli. Il giudice diede loro ragione e invalidò le decisioni prese dall'assemblea. Tutto ciò accadeva nel lontano 1999. L'Amministratore non ha voluto mollare e ha portato i signori B. in Cassazione. E a ragione, visto che la VI Sezione Civile ha accolto il ricorso, con sentenza 10762/2012. La Corte ha convalidato la legittimità del cambio delle ripartizioni millesimali, avvenute nel 1967 avvenute con maggioranza e non all'unanimità, e che secondo la Corte sono regolari alla luce di quanto dispone l'art. 1136 comma 2 del Codice Civile (di cui il giudice non aveva tenuto conto). Secondo la suprema Corte in sostanza l'approvazione come pure la revisione delle tabelle millesimali approvate a maggioranza è valida anche se la delibera è anteriore alla nota sentenza n. 18477/2010 delle sezioni unite civili secondo cui è sufficiente per la modifica delle tabelle millesimali la sola maggioranza qualificata. |
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