Data: 12/10/2003 - Autore: www.filodiritto.com
Colpita dalla Corte Costituzionale la legislazione di alcune regioni (Marche, Campania, Umbria e Puglia) in materia di elettrosmog. La Corte, pur ricordando che la ?tutela dell'ambiente?, pi� che una ?materia? in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste, ha stabilito che la fissazione a livello nazionale dei valori?soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso pi� restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione � di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. (Corte Costituzionale, Sentenza 1 - 7 ottobre 2003, n.307: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Tutte le notizie