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Data: 28/07/2012 16:00:00 - Autore: L.S.![]() - il giudice ha erroneamente applicato la legge penale esludendo il nesso causale tra la condotta e l'evento (diffamazione) ritenendo che terze persone non potessero identificare il soggetto. Di fatto "Ai fini dell'individuabilità dell'offeso, non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto numero di persone". - il fatto che l'omosessualità sia per alcuni una condizione da non celare e negare, non giustifica nè autorizza il giornalista a pubblicare notizie che in ambienti meno "aperti" potrebbero portare disonore. - il direttore del giornale, doveva comunque effetttuare riscontro alla notizia e comunque citando la giurisprudenza di leggittimità la sua posizione incorre su una natura colposa della responsabilità penale. - il fatto che l'amante veniva esposto non come socio del ricorrente, ma come sottoposto metteva in luce la volontà di offendere, la pubblicazione era non pertinente e veritiera e quindi deve essere sottoposta alla normativa dell'art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti in ordine al trattamento dei dati personali. |
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