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Data: 15/10/2016 16:40:00 - Autore: Luisa Foti Se la ex dichiara un reddito palesemente inattendibile specie se raffrontato alle spese mensili sostenute il mantenimento può essere ridotto. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in una sentenza che risale al 2012 (sentenza n. 11414) anche se nella fattispecie si trattava di stabilire la misura del contributo economico che l'uomo avrebbe dovuto versare per il mantenimento di un figlio naturale. La Corte di Cassazione ha fatto rilevare (e il principio è sicuramente applicabile anche in tema di mantenimento in favore dell'ex coniuge) che il reddito dichiarato al fisco conta poco se risulta inverosimile. La sentenza è arrivata all'esito del ricorso di una donna che aveva richiesto al padre naturale di suo figlio il versamento di un assegno per il mantenimento del minore. Secondo la ricostruzione fatta dai giudici di Piazza Cavour, il Tribunale per i Minorenni, aveva accolto la domanda della donna, ponendo a carico del padre naturale l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di 700 euro e lo condannava al pagamento di 40.000 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute fino ad allora dalla madre per il sostentamento del minore. La Corte di Appello pero' aveva ridotto l'importo dell'assegno a 500 euro e quello relativo al rimborso delle anticipazioni corrisposte per il mantenimento del minore a 29.700 euro. Secondo la Corte territoriale, appariva inattendibile il reddito dichiarato al fisco dalla donna, tenuto conto dell'incidenza mensile del canone di locazione e di una rata di mutuo posti a suo carico che non avrebbe potuto sostenere se avesse avuto un reddito come quello "ufficialmente" dichiarato. La decisione veniva impugnata da entrambi ma la Cassazione confermava quanto statuito dalla Corte territoriale ricordando che in tema di mantenimento del figlio naturale, ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo e concorrente con quello dell'altro di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze. Anche in altre occasioni la stessa Corte ha avuto avuto modo di affermare (sentenza n. 20352 del 2008 ma anche nelle sentenze nn. 9876/2006, n. 13592/2006 e n. 9806/2003) che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato svolgono una funzione tipicamente fiscale e "non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie".
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