Data: 11/10/2003 - Autore: www.leggiditalia.it
Il Consiglio di Stato ha ritenuto consentito alla P.A. in sede di aggiudicazione dell'appalto di fornitura, di richiedere prove e campioni del prodotto offerto.

La questione

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, sent. n. 2585 del 14 maggio 2003 (ud. 4 marzo 2003) G. Grandi Impianti s.r.l., contro il Comune di Milano, ha affrontato il tema dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di opera pubblica. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla gara in questione, "l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, prima dell'inizio delle consegne, il deposito, da parte delle ditte aggiudicatarie, di un campione di ciascun prodotto compreso nel lotto aggiudicato nel luogo successivamente indicato; l'eventuale campionatura dovrà essere approvata dall'Amministrazione comunale e sarà custodita dalla stessa quale parametro di valutazione per il corretto esercizio dell'attività di controllo". All'art. 10 del C.S.A. era, quindi, previsto che "la regolare fornitura delle apparecchiature e la relativa messa in opera dovrà essere accertata dal Settore Impianti Tecnologici ....". In base all'art. 14 del medesimo C.S.A., inoltre, "i collaudi, necessari ad accertare la corrispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche precisate al precedente articolo 9 ovvero a quelle indicate in offerta, saranno eseguiti da esperti eventualmente anche esterni nominati dall'Amministrazione comunale". Alla pagina 12 del bando di gara era, poi, precisato che "l'aggiudicazione stessa, inoltre, è subordinata all'approvazione, da parte del servizio utente, dei campioni di attrezzature che la/e aggiudicataria/e dovrà/nno consegnare....entro 15 giorni lavorativi dalle comunicazioni di aggiudicazione; in caso di esito negativo del conseguente collaudo, l'Amministrazione richiederà nuovo campione da consegnarsi entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione; in caso di esito negativo di due collaudi consecutivi per ogni tipo di attrezzatura.....l'Amministrazione procederà automaticamente alla revoca dell'aggiudicazione in favore della/e offerta/e risultata/e seconda/e in graduatoria".

L'interpretazione del bando di gara

Osserva il Consiglio di Stato che, a parte il manifesto lapsus calami che affligge il bando nella parte finale (da leggersi, evidentemente, nel senso che, revocata l'originaria aggiudicazione, si sarebbe proceduto all'aggiudicazione a favore della seconda classificata), appare chiaro l'intento dello stesso di subordinare la conclusione e, quindi, il perfezionamento della procedura concorsuale, ad una verifica della bontà del prodotto offerto, prima non conosciuto, né conoscibile - giusta la disciplina di gara ora detta - da parte dell'Amministrazione medesima. La stessa terminologia usata, del resto, convince in tal senso, in particolare laddove l'aggiudicazione è subordinata espressamente all'approvazione dei campioni di attrezzature. Espressione che rende evidente l'intento della lex specialis della gara di addivenire, dapprima, ad un'aggiudicazione meramente provvisoria, in quanto condizionata al buon esito della verifica tecnica da parte dei competenti organi amministrativi, e, solo successivamente, ad una aggiudicazione definitiva alla quale soltanto sarebbe seguita la stipula del contratto. Nella specie, quindi, il Comune (che, all'esito delle due verifiche effettuate, ha ritenuto che la macchina offerta come campione non rispondesse a requisiti di sicurezza inderogabili) ha inteso sciogliersi, avvalendosi delle disposizioni della lex specialis della gara, dagli obblighi derivanti dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in ragione della ritenuta non conformità del materiale offerto per la verifica tecnica preventiva.

La legittimità dell'operato della stazione appaltante

La potestà di preventiva verifica tecnica del materiale offerto trovava il proprio fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che impegna la P.A. ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e autorizza, quindi (per ovvi principi, riconducibili alla economia dell'azione amministrativa), anche la revisione degli atti adottati, tanto più se, come nella specie ("l'aggiudicazione...è subordinata"), adottati in via provvisoria ed espressamente condizionata (cfr. tra le altre, Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4895; Sez. V, 26 luglio 1999, n. 508; 29 maggio 1998, n. 900; 25 novembre 1999, n. 1986). A maggior ragione è da escludersi, poi, che, nella specie, si versasse in una situazione di risoluzione contrattuale per fatti sopravvenuti, se si considera che il contratto non era stato ancora stipulato e che l'aggiudicazione, sebbene vincoli l'impresa, non vincola l'Amministrazione fino alla stipula del contratto stesso (cfr. la decisione n. 4895/2002 cit.). Può discutersi se sia stata correttamente esercitata la potestà di cui si tratta; ma, sotto tale specifico profilo, deve rimandarsi agli apprezzamenti di merito in sede di esame dei motivi dell'originario ricorso. In definitiva, la controversia non attiene alla fase di esecuzione del contratto, bensì a quella di affidamento dell'appalto; essa incide, cioè, sugli obblighi delle parti originati direttamente dal provvedimento di aggiudicazione definitiva che, giusta le considerazioni che precedono, restano attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo.

(Pasquale Fimiani )

( Consiglio di Stato, Sent. 14/05/2003 , n. 2585 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
Tutte le notizie